Omessa comunicazione dati conducente: obbligo condizionato all’esito dei procedimenti avverso il verbale presupposto (Cass. civ. n. 15488 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti stradali, la violazione di cui all’art. 126-bis, comma 2, cod. strada, consistente nella mancata comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale di contestazione della violazione presupposta. In caso di esito sfavorevole per il ricorrente, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorre il termine di sessanta giorni. In caso di esito favorevole, con annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

Il Fatto

La ricorrente proponeva opposizione avverso nove verbali con cui le era stata contestata la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada, per non aver comunicato i dati del conducente in relazione a precedenti verbali. Assumeva che questi ultimi fossero stati dichiarati nulli in un giudizio precedente e che tale nullità dovesse riverberarsi sugli atti consequenziali. Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione e il Tribunale, in grado di appello, confermava la decisione, richiamando il principio dell’autonomia delle due condotte sanzionabili.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21-septies, l. n. 241/1990, sostenendo che l’obbligo di comunicazione non potesse fondarsi su verbali presupposti dichiarati nulli e, quindi, improduttivi di effetti. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, dando continuità al recente indirizzo della Sezione, secondo cui la violazione di cui all’art. 126-bis, comma 2, cod. strada non insorge finché non siano definiti i procedimenti avverso il verbale presupposto.

In caso di esito favorevole per il ricorrente, con l’annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto stesso della violazione. La Corte ha richiamato a sostegno le pronunce Sez. 2, n. 24012 del 2022, Sez. 2, n. 28951 del 2024 e Sez. 2, n. 26553 del 2024, nonché Sez. 2, n. 3022 del 2024 e Sez. 6-2, n. 20974 del 2014.

Dall’accoglimento del primo motivo è derivato l’assorbimento dei restanti motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso la causa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendo l’opposizione e annullando i verbali impugnati. La sussistenza di precedenti in senso diverso al tempo della decisione impugnata ha giustificato la compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma II, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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