Il giudicato esterno è omesso, l’accertamento della detenzione va rivalutato (Cass. civ. Sez. V n. 15090 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che non si pronunci sull’eccezione di giudicato esterno ritualmente proposta, senza esaminare l’identità soggettiva e oggettiva delle controversie, la definitività delle pronunce invocate e la loro idoneità a spiegare effetti preclusivi, è affetta da omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.. In tema di TARSU, il presupposto impositivo di cui all’art. 62 d.lgs. n. 507/1993 è integrato dalla mera occupazione o detenzione dell’area, ma la sua sussistenza in capo al concessionario del servizio di parcheggio va verificata attraverso una lettura complessiva delle clausole contrattuali, per accertare se oltre alla gestione sia stata affidata anche la detenzione e custodia delle aree. La presunzione di produttività di rifiuti delle aree aperte al pubblico non è viziata dalla disciplina di cui all’art. 15 cod. strada.
Il Fatto
Il Comune aveva notificato alla società, affidataria della gestione del servizio di sosta a pagamento, un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2010. La contribuente aveva impugnato l’atto, deducendo l’assenza del presupposto impositivo, non essendo detentrice delle aree ma mera gestrice del servizio, e l’onerosità già assorbita nel canone contrattuale. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo la società detentrice di fatto delle aree.
Nel giudizio di appello, la società aveva depositato due sentenze della stessa CTR, divenute definitive, che avevano deciso su annualità diverse ma con identità di parti e oggetto, chiedendo l’applicazione del giudicato esterno. La CTR aveva omesso qualsiasi valutazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.. La CTR, pur avendo dato atto del deposito delle sentenze invocate come giudicato, non aveva reso alcuna statuizione, neppure implicita, sull’eccezione ritualmente devoluta, né aveva esaminato le eccezioni del Comune circa la tardività e la mancanza di identità soggettiva. Tale omissione riguardava una questione potenzialmente decisiva per la definizione della controversia, con conseguente cassazione della sentenza sul punto.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato il carattere apodittico della motivazione della CTR, la quale aveva affermato la sussistenza della detenzione in capo al gestore del servizio senza esaminare la convenzione e gli atti di affidamento. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, attraverso una lettura complessiva delle clausole, se fosse stata trasferita anche la detenzione e custodia delle aree, e non solo la gestione del servizio di riscossione. La Corte ha quindi accolto la censura per omesso esame degli atti di affidamento.
Il quarto motivo è stato rigettato: la presunzione di produttività di rifiuti delle aree di parcheggio non confligge con l’art. 15 cod. strada, che disciplina la condotta degli utenti e non incide sul presupposto impositivo. La censura relativa alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. è stata infine disattesa, essendo la presunzione operante e l’onere di superarla a carico del contribuente.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati, provvedendo anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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