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Guida senza patente: recidiva nel biennio e prova della definitività (Cass. pen. Sez. VII n. 21392 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito amministrativo. È sufficiente un elemento di prova di sicuro valore probatorio, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte dell’interessato, di aver presentato ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione non respinta. La prova della definitività dell’accertamento resta a carico dell’accusa, ma può essere fornita con elementi da cui risalire alla certezza della definitività della pregressa violazione, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, atteso che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 116 cod. strada. Nel ricorso, la difesa contestava la corretta applicazione dei principi in materia di prova della recidiva nel biennio, necessaria per escludere la depenalizzazione dell’illecito, nonché l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la congruità del trattamento sanzionatorio. La questione veniva così rimessa al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando l’infondatezza dei motivi proposti. In relazione alla prima censura, la Sesta Sezione ha richiamato il proprio consolidato insegnamento secondo cui, in tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio non richiede necessariamente un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. La dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio, come i verbali di accertamento acquisiti, da cui risalire alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa, salvo che l’interessato alleghi di aver proposto ricorso o richiesta di oblazione. Tale principio è stato affermato in conformità al precedente Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 – 01.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che erano stati acquisiti specifici verbali di accertamento indicativi di precedenti violazioni commesse nel biennio, mentre la difesa non aveva prodotto alcuna allegazione attestante la proposizione di un ricorso avverso tali verbali. Ne consegue la corretta esclusione della depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016.

Quanto alla dedotta causa di esclusione della punibilità, la Corte ha precisato che la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento. La condotta, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio; pertanto, la reiterazione è elemento costitutivo della fattispecie e non può configurarsi come comportamento occasionale. Anche su questo punto è stato richiamato il consolidato orientamento di Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01.

Infine, la Corte ha ritenuto del tutto generiche le censure relative al trattamento sanzionatorio, non emergendo profili di illegittimità o vizi motivazionali. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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