Ricettazione e sequestro di denaro non giustificato desunti da indizi (Cass. pen. Sez. II n. 37408 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cautela reale, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, nel cui ambito rientra la motivazione omessa o meramente apparente. Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro di cui non sappia fornire plausibile giustificazione, quando ulteriori elementi — quali il luogo e le modalità di occultamento, l’importo complessivo e i limiti normativi alla detenzione di contante — ne facciano desumere la provenienza illecita. La perquisizione compiuta senza autorizzazione del magistrato è nulla, ma il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, ove costituisca atto dovuto ai sensi dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., resta valido e utilizzabile.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato integralmente il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro superiore a quattrocentomila euro, nei confronti di un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.

Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha contestato la sussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che la mancata giustificazione della provenienza del denaro, le modalità di occultamento e la presenza di una sola banconota macchiata d’inchiostro non fossero idonee a configurare la ricettazione. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 103, d.P.R. n. 309 del 1990, per essere stata eseguita la perquisizione domiciliare senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria e fuori dai casi consentiti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Quanto al primo motivo, richiama l’art. 325 cod. proc. pen., che in materia di cautela reale limita l’accesso alla cassazione alla sola violazione di legge. Non sono pertanto ammesse le censure che mirano a contestare la tenuta logica dell’apparato argomentativo, tentando di sostituire una ricostruzione dei fatti più favorevole al ricorrente.

Sul piano del diritto, la Corte ribadisce che il presupposto della ricettazione non deve essere accertato in ogni suo estremo fattuale. La provenienza delittuosa dei beni può desumersi dalla natura e dalle caratteristiche degli stessi, in particolare quando manchino plausibili giustificazioni da parte dell’indagato. Richiama sul punto Sez. I n. 46419 del 2019, Sez. I n. 29486 del 2013 e Sez. II n. 29685 del 2011.

Con riferimento specifico al sequestro di denaro, il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui integra ricettazione la condotta di chi detenga una rilevante somma contante senza fornirne plausibile spiegazione, qualora ulteriori elementi — luogo e modalità di occultamento, importo complessivo, limiti normativi alla detenzione di contante — ne facciano ritenere illecita la provenienza (Sez. II n. 43532 del 2021, Sez. II n. 5616 del 2021). Anche il precedente citato dalla difesa (Sez. II n. 10344 del 2024, dep. 2025) conferma tale principio, atteso che il fumus può inferirsi non solo dalla mancanza di redditi leciti o dalle modalità di occultamento, ma anche dalla presenza di ulteriori elementi significativi della provenienza delittuosa.

Sul secondo motivo, il Tribunale del riesame ha ritenuto assorbente il principio male captum, sed bene retentum. La Corte ne conferma la coerenza con la giurisprudenza di legittimità: la perquisizione compiuta senza autorizzazione del magistrato è nulla e il sequestro eseguito all’esito non è utilizzabile come prova, salvo che ricorra l’ipotesi dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. — nel qual caso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato costituisce atto dovuto, rendendo irrilevante il modo con cui vi si sia pervenuti (Sez. Un. n. 5021 del 1996, Sez. II n. 16065 del 2020). Le doglianze, limitandosi a insistere sull’illegalità della perquisizione, sono aspecifiche e manifestamente infondate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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