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Sanzione stradale: la maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981 si applica anche alla riscossione a ruolo (Cass. civ. n. 17000 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la maggiorazione del dieci per cento semestrale prevista dall’art. 27, comma 6, L. n. 689/1981 ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge nel momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Essa si applica anche nell’ipotesi di mancato pagamento in misura ridotta e di mancata proposizione del ricorso amministrativo, disciplinata dall’art. 203, comma 3, C.d.S. Il rinvio operato dall’art. 206, comma 1, C.d.S. all’art. 27 della L. n. 689/1981 è da intendersi riferito alla norma nella sua interezza, con la conseguenza che è legittima l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella esattoriale per un importo che includa, oltre alla sanzione principale, anche la sanzione aggiuntiva.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Catanzaro, accogliendo parzialmente l’opposizione proposta dal contribuente avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni del Codice della Strada, aveva dichiarato illegittime le maggiorazioni applicate ai sensi dell’art. 27 L. n. 689/1981. La Prefettura aveva impugnato la decisione, e il Tribunale di Catanzaro aveva confermato la pronuncia, ritenendo applicabile all’ipotesi di mancato pagamento e mancato ricorso amministrativo la sola metà del massimo edittale ex art. 203, comma 3, C.d.S., e non le maggiorazioni previste per il ritardo nel pagamento. Avverso tale sentenza la Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per non essersi conformata alla giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. n. 32302/2023; Cass. n. 8109/2023; Cass. n. 17901/2018). Secondo tale orientamento, la maggiorazione di cui all’art. 27 L. n. 689/1981 è una sanzione aggiuntiva che sorge nel momento in cui la sanzione principale diviene esigibile, legittimando l’iscrizione a ruolo per un importo comprensivo dell’aumento. La Corte ha sottolineato che tale lettura ha superato il precedente contrasto interpretativo e si fonda anche sulla natura della maggiorazione riconosciuta dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 308 del 1999.

Quanto al rapporto tra le due discipline, la Corte ha escluso che il rinvio dell’art. 206 C.d.S. all’art. 27 L. n. 689/1981 sia limitato alle sole modalità di riscossione. Ha valorizzato, in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio a singoli commi e, in secondo luogo, la circostanza che l’art. 203, comma 3, C.d.S. contenga una deroga espressa alla L. n. 689/1981 solo con riferimento all’art. 17, e non anche al successivo art. 27. Infine, la funzione assorbente degli interessi propria della sanzione aggiuntiva è coerente con il sistema della riscossione delle sanzioni stradali, nel quale gli interessi non sono altrimenti regolati.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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