Obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di riforma assolutoria su appello della parte civile (Cass. pen. n. 19650 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi, anche ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017. L’obbligo di rinnovazione non ammette distinzioni in base alla qualità soggettiva del dichiarante e opera anche quando la riforma avvenga su impugnazione della sola parte civile. In presenza di un contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, il giudice d’appello deve riassumere entrambe, senza poter privilegiare l’escussione di una sola di esse. La mancata rinnovazione comporta l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
Il Fatto
Con sentenza del 28 marzo 2022, il Tribunale di Bari assolveva il ricorrente dal delitto di ricettazione. Avverso tale pronuncia, la parte civile proponeva appello ai soli effetti civili. La Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio disposto dalla Seconda sezione della Cassazione con sentenza n. 3047 dell’11 dicembre 2024, riformava parzialmente la decisione, dichiarando il ricorrente responsabile del fatto ascrittogli e condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, oltre alla rifusione delle spese.
Il ricorrente impugnava la sentenza d’appello deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; con il secondo, il mancato espletamento di una perizia sugli oggetti in contestazione; con il terzo, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per aver la Corte delineato una fattispecie difforme dall’originaria contestazione.
La Motivazione della Corte
La Seconda sezione penale ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbenti il terzo, annullando la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
In primo luogo, la Corte ha richiamato il principio, ormai consolidato dalle Sezioni Unite n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, secondo cui il giudice d’appello che riformi la sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva è tenuto a rinnovare l’istruzione, anche dopo l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. Tale obbligo sussiste anche quando l’impugnazione provenga dalla sola parte civile e non richiede distinzioni in base alla qualità del dichiarante, valendo anche per le dichiarazioni rese dall’imputato, come precisato dalle Sezioni Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva rivalutato le prove dichiarative, ritenendo inattendibili le versioni rese dal ricorrente e valorizzando la testimonianza del teste di parte civile, così determinando un contrasto tra due fonti testimoniali potenzialmente decisive. In tale evenienza, la giurisprudenza di legittimità, citata dalla sentenza, impone la riassunzione di entrambe le fonti, come affermato da Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio.
La Corte ha inoltre rilevato una contraddizione logica nella motivazione della sentenza impugnata: la Corte distrettuale, pur criticando il primo giudice per non aver disposto una perizia ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. al fine di verificare la corrispondenza tra i monili oggetto di furto e quelli rinvenuti, anziché colmare tale carenza, aveva deciso allo stato degli atti, basandosi esclusivamente su una valutazione testimoniale sottratta al beneficio della rinnovazione e, quindi, del contraddittorio tra le parti.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha assorbito l’esame, essendo gli effetti della riforma già sufficienti a determinare l’annullamento con rinvio al giudice civile competente, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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