Danni da fauna selvatica: onere probatorio completo del conducente (Cass. civ. Sez. III n. 16888 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica, l’art. 2052 cod. civ. configura un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità in capo alla Regione, titolare delle funzioni di tutela e gestione del patrimonio faunistico, che non opera come presunzione di colpa. Il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente è onerato della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica del sinistro, comprensiva del comportamento dell’animale e della propria condotta di guida, nella loro reciproca correlazione. La sola dimostrazione della collisione non è sufficiente: in mancanza di prova positiva che l’evento sia stato causato dal comportamento dell’animale e non anche dalla condotta colposa del conducente, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, nemmeno parziale. La valutazione del concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, cod. civ. deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, sulla base delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Il conducente di un motoveicolo, mentre percorreva una strada statale, collideva con un capriolo che attraversava improvvisamente la carreggiata. Il danneggiato conveniva in giudizio la Regione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dal veicolo. La Regione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e contestava la domanda, invocando la presunzione di colpa a carico del conducente ex art. 2054, primo comma, cod. civ..
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda. L’appello proposto dalla Regione veniva rigettato dal Tribunale, che escludeva un concorso di colpa del conducente, ritenendo non fornita dall’ente la prova di una sua condotta inadeguata. Avverso tale decisione la Regione proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi all’onere probatorio gravante sul danneggiato, e ha preliminarmente rigettato il terzo motivo, con cui la Regione contestava l’applicabilità dell’art. 2052 cod. civ. alla fauna selvatica. In proposito, la Corte ha ribadito che le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla gestione di soggetti pubblici, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione.
Quanto ai motivi accolti, la Corte ha richiamato i principi enunciati nelle recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026, che hanno sistemato la materia della responsabilità per danni da animali nella circolazione stradale. L’art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione di colpa, ma un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità al proprietario o all’utilizzatore. Ne consegue che l’onere probatorio del danneggiato si risolve nella dimostrazione della esatta e completa dinamica dell’incidente, non limitata alla mera collisione.
Il Tribunale era incorso in un duplice errore: aveva gravato la Regione dell’onere di provare il fatto colposo del conducente, mentre il relativo accertamento deve essere operato dal giudice anche d’ufficio; aveva escluso la responsabilità del conducente per la sola mancanza di prove della sua condotta inadeguata. La prova positiva e completa delle modalità del sinistro incombe, invece, sul danneggiato, che deve dimostrare anche la propria diligenza nella guida.
La mancanza di tali accertamenti ha determinato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame della causa. Il giudice del rinvio è stato altresì demandato alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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