Sospensione patente dopo patteggiamento e lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. n. 25371 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, l’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione, calibrata sui criteri soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., come per la commisurazione della pena. In caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione nei limiti edittali e a disporre contestualmente la sospensione dell’efficacia di tale statuizione sino alla valutazione positiva dell’esito del lavoro, all’esito della quale la sanzione è ridotta della metà.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato al ricorrente la pena di giorni quattordici di arresto ed euro novecento di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, con l’aggravante dell’ora notturna. Il giudice aveva altresì disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, pari al massimo edittale, salva riduzione in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Avverso la pronunzia l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, il difetto di motivazione in ordine alla durata massima della sospensione e, dall’altro, l’omissione della sospensione dell’efficacia della statuizione accessoria sino all’esito del lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha ricordato che l’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada prevede che alla condanna consegue sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, per un periodo da sei mesi a un anno, e che il comma 2-quater ne impone l’applicazione anche in caso di sentenza di patteggiamento.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui l’irrogazione di una sanzione pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ritenendo tali criteri applicabili anche alla determinazione della durata delle sanzioni amministrative obbligatorie. Nel caso di specie, risultando la sanzione applicata nella sua massima estensione senza alcuna giustificazione, la statuizione è viziata.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha affermato che, in caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve quantificare la sospensione della patente nei limiti edittali e contestualmente ordinare la sospensione dell’efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro, all’esito positivo del quale la sanzione è ridotta della metà.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione accessoria e alla omessa sospensione dell’efficacia della stessa, con rinvio al Tribunale di Teramo in diversa composizione per la rideterminazione della durata e per la sospensione dell’efficacia sino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.