Carente la motivazione che ignora le deduzioni dell’appellante (Cass. civ. Sez. V n. 4091 del 2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di merito che non renda percepibili le ragioni della decisione, omettendo di esaminare le specifiche deduzioni difensive della parte, alle quali il giudice è tenuto a dare risposta, dovendosi escludere che la mera asserzione di generiche carenze dell’atto sia sufficiente a integrare l’obbligo di motivazione. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricomprende anche l’ipotesi della motivazione solo apparente, nella quale le argomentazioni esposte sono oggettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice.

Il Fatto

Il Comune notificava un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI relativo all’anno 2008, relativo a un terreno di 5000 mq, in quanto il contribuente non aveva effettuato il pagamento dell’imposta, sostenendo la destinazione agricola del fondo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e il successivo appello del Comune veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. La CTR, nel rigettare il gravame, affermava che l’amministrazione nulla di specifico avesse obiettato in merito al difetto di sottoscrizione dell’atto e che la motivazione fosse sufficiente. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale il Comune deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello relativo alla legittimità della mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento. La Corte ha rilevato che la censura, come formulata, andava riqualificata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, sostanziandosi nella lamentata omessa motivazione sulla questione.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, osservando che la CTR aveva affermato che l’appellante nulla di specifico avesse eccepito sulla mancata sottoscrizione, mentre, al contrario, il Comune aveva espressamente contestato tale punto. In particolare, l’amministrazione aveva dedotto la legittimità della sottoscrizione, richiamando l’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e l’art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, che consentono la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, argomentando altresì sulla non abrogazione di tale disciplina ad opera degli artt. 19 del d.P.R. n. 513/1997 e 25 del d.P.R. n. 445/2000. Sul punto, la CTR non aveva offerto alcuna risposta, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente.

Anche il secondo motivo di ricorso è stato accolto. La Corte ha ribadito che la motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, essendo composta da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Nel caso di specie, la CTR si era limitata ad affermare che l’avviso di accertamento era affetto da una generica “carenza fattuale e giuridica”, senza specificare le ragioni, nonostante il ricorrente avesse allegato che l’atto contenesse tutti gli elementi essenziali per individuare la pretesa. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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