Compensazione delle spese illegittima senza soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. 2 n. 3055 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali, nel testo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione trattata, per il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti o per altre gravi ed eccezionali ragioni. La mera mancata opposizione del convenuto alle argomentazioni dell’attore non integra alcuna di tali ipotesi, né esclude la sua soccombenza quando la domanda sia integralmente accolta. L’onere delle spese, non avendo natura sanzionatoria, è causalmente connesso all’esito della lite e segue il principio di cui all’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un avvocato, difensore d’ufficio in un giudizio penale, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso emesso dalla Corte d’Appello di Perugia, sezione penale. Il provvedimento non riconosceva il rimborso delle spese vive anticipate e decurtava di un terzo il compenso per l’attività di recupero del credito vanamente tentata verso l’assistita, applicando l’art. 106 del d.P.R. n. 115/2002.
Il giudice dell’opposizione accoglieva integralmente la domanda, riconoscendo l’inapplicabilità della decurtazione, ma compensava le spese di lite in ragione della mancata contestazione del Ministero della Giustizia. Avverso la statuizione sulle spese, il professionista ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Avendo la sentenza impugnata integralmente accolto l’opposizione, il Ministero risultava totalmente soccombente. La condanna alle spese, non avendo natura sanzionatoria, è causalmente connessa all’esito della lite e avrebbe dovuto essergli imposta.
La Corte distrettuale aveva individuato i giusti motivi di compensazione nella mancata opposizione del Ministero alle argomentazioni dell’opponente. Tale circostanza, tuttavia, non poteva giustificare la deroga al principio della soccombenza.
La Suprema Corte ha precisato che, ratione temporis, trovava applicazione il testo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. novellato dall’art. 13 del D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018. La compensazione era quindi consentita solo per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o gravi ed eccezionali ragioni.
La mancata opposizione del Ministero non rientrava in alcuna di queste ipotesi, poiché il professionista era stato comunque costretto a proporre l’opposizione per ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze. La Corte ha richiamato i propri precedenti sul punto (Cass. n. 23186 del 2020; Cass. n. 23632 del 2013; Cass. n. 22763 del 2013), secondo cui la mancata opposizione giudiziale non esclude la soccombenza.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello civile di Perugia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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