La precisazione delle conclusioni non sostituisce l’istanza ex art. 281-sexies c.p.c. nel rito davanti al giudice di pace (Cass. civ. Sez. 2 n. 15095 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei processi civili dinanzi al giudice di pace, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, la parte ha l’onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c.. Tale istanza non è incompatibile con il rito dinanzi al giudice di pace e riveste funzione acceleratoria, pur nella formulazione dell’art. 321 c.p.c. antecedente alle modifiche del d.lgs. n. 149/2022. La mera precisazione delle conclusioni con richiesta di spedizione a sentenza non ha valore sostitutivo dell’istanza ex art. 281-sexies c.p.c., che costituisce un rimedio tipizzato e nominato, espressamente richiesto dalla legge n. 89/2001, e un atto sollecitatorio qualificato, non assorbito dalla dinamica ordinaria del giudizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Sassari dichiarava inammissibile l’istanza presentata dalla parte per ottenere l’equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento civile, ancora pendente dinanzi al giudice di pace, per non aver la stessa presentato, nel termine indicato dall’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, l’istanza di definizione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. Sul gravame, la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’opposizione, affermando che la parte non aveva esperito il rimedio preventivo all’irragionevole durata del processo, applicabile anche ai procedimenti dinanzi al giudice di pace.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva che la precisazione delle conclusioni con richiesta di spedizione a sentenza, già avvenuta prima della scadenza dei termini, rendesse l’istanza ex art. 281-sexies c.p.c. un atto regressivo idoneo ad allungare i tempi di definizione. Richiamando il proprio precedente (Sez. 2, n. 21876 del 2023), la Corte ha ribadito che la proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale costituisce onere della parte, in quanto rimedio preventivo non incompatibile con il rito dinanzi al giudice di pace.
La Corte ha valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2020, che ha evidenziato come l’istanza ex art. 281-sexies c.p.c. realizzi un’effettività del mutamento dello schema decisorio e denoti un comportamento collaborativo della parte, volta ad accelerare il procedimento. La decisione della causa all’esito della discussione orale, con lettura del dispositivo, consente di evitare la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Quanto alla compatibilità con l’art. 321 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile, la funzione acceleratoria dell’istanza non è negabile con riferimento alle modalità di discussione, redazione e pubblicazione della sentenza. La parte, con tale istanza, rinuncia alla possibile richiesta di concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali e consente al giudice di pace di decidere all’esito della discussione orale nella stessa udienza.
La Corte ha pertanto escluso che la mera precisazione delle conclusioni possa essere equiparata all’istanza ex art. 281-sexies c.p.c., qualificando quest’ultima come un rimedio acceleratorio autonomo e necessario, richiesto espressamente dalla legge Pinto. La mancata trascrizione del verbale di udienza nel ricorso è stata inoltre valutata in violazione del principio di autosufficienza, precludendo ogni valutazione sulla sua portata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto presupponevano il superamento dell’ostacolo preclusivo derivante dall’inammissibilità dell’istanza di equo indennizzo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.