La sentenza d’appello si sostituisce integralmente al titolo di primo grado (Cass. civ. Sez. I n. 7934 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. opzione put) entro un termine dato e il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato. La sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado: il giudice del gravame deve dare atto del pagamento parziale intervenuto in pendenza del giudizio, per impedire che si formi un titolo esecutivo giudiziale, non opponibile ex art. 615 c.p.c., per un importo superiore a quello di cui la parte è realmente ancora debitrice.

Il Fatto

La società finanziaria aveva agito in giudizio nei confronti dei propri soci, chiedendo il trasferimento della partecipazione azionaria e del prestito obbligazionario convertibile in forza di una convenzione parasociale che prevedeva l’obbligazione solidale dei medesimi al rilievo dell’intera partecipazione. In subordine, aveva proposto domanda risarcitoria. Il Tribunale aveva accolto le domande risarcitorie. La Corte d’appello aveva riformato la sentenza solo con riguardo alla domanda di regresso spiegata da uno dei soci, accogliendola per l’importo indicato, e aveva confermato per il resto la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione la socia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla dedotta illiceità dell’opzione put per contrarietà al divieto del patto leonino e al patto commissorio, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è lecito l’accordo con cui un socio si obblighi a manlevare l’altro dalle conseguenze negative del conferimento, attribuendogli il diritto di vendita della partecipazione a prezzo predeterminato. Quanto alla violazione dell’art. 2744 c.c., la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente raffrontato il contenuto precettivo della norma con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la pronuncia impugnata aveva già espressamente riconosciuto la natura solidale dell’obbligazione e l’accoglimento della domanda di regresso presupponeva la solidarietà del vincolo. La Corte ha altresì escluso che il giudice di appello avesse il potere di emettere una condanna solidale in assenza di corrispondente domanda della parte creditrice, la quale aveva la facoltà di rivolgersi a ciascuno dei condebitori per esigere l’intero.

Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha rilevato che, secondo la giurisprudenza più recente, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado. Ne consegue che, in un procedimento esecutivo intrapreso sulla base della decisione di appello, non può opporsi ex art. 615 c.p.c. il pagamento parziale intervenuto prima della pronuncia, poiché nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata in base a un titolo giudiziale non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso.

La parte condannata ha quindi un sicuro interesse a che il giudice di appello dia atto del pagamento intervenuto in pendenza del gravame, per impedire la formazione di un titolo esecutivo per un importo superiore al dovuto. Nel caso di specie, la pronuncia impugnata recava un contrasto tra la motivazione, che dava atto del pagamento parziale riconosciuto dalla controparte, e il dispositivo, che lo ignorava. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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