Competenza sulle sezioni specializzate: la domanda monitoria prevale sulle eccezioni (Cass. civ. n. 6125 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si determina in base alla domanda come formulata, alla stregua del petitum sostanziale e della causa petendi, senza che rilevino le eccezioni e le difese del convenuto. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto impedisce che la domanda riconvenzionale, ancorché relativa a rapporti societari, determini lo spostamento della causa principale; il giudice è tenuto a separare le cause e a rimettere la domanda riconvenzionale al giudice specializzato competente.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla propria socia per il pagamento del corrispettivo di forniture di beni. L’opponente eccepiva l’incompetenza del Tribunale adito, deducendo che le forniture, in realtà, costituivano finanziamenti del socio postergati ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., e proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale si dichiarava incompetente per materia, ritenendo la controversia devoluta alla Sezione specializzata in materia di impresa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affermato l’ammissibilità del regolamento di competenza, precisando che la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina questioni di rito o di merito, purché strumentali alla soluzione della questione stessa.
La Corte ha accolto i primi due motivi, richiamando il principio per cui le questioni di competenza devono essere verificate in limine, alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza considerare le contestazioni del convenuto. Nel caso di specie, la domanda introdotta in via monitoria aveva ad oggetto un comune credito da fornitura, con la conseguenza che la competenza restava al Tribunale adito.
La Corte ha poi accolto il terzo motivo, censurando la pronuncia di assorbimento della questione relativa alla domanda riconvenzionale. Ha chiarito che l’assorbimento “proprio” postula la superfluità della decisione sulla domanda assorbita, mentre nel caso di specie la statuizione sulla competenza non era condizionata all’esito dell’eccezione di incompetenza sulla domanda principale.
Infine, la Corte ha dichiarato che la domanda riconvenzionale risarcitoria, proposta dalla società partecipata nei confronti della partecipante, ha ad oggetto “rapporti societari” ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, ma, in ragione della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione, non opera la vis attractiva di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. cit. Il giudice deve separare le cause, rimettendo la domanda riconvenzionale alla Sezione specializzata.
Nota della Redazione
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