Riduzione della clausola penale per eccessiva onerosità (Cass. civ. Sez. I n. 426 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione della sentenza di appello per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare i fatti per un nuovo apprezzamento complessivo, con poteri che non sono circoscritti dalle prescrizioni del giudice di legittimità, aventi valore meramente orientativo. Ai fini della riduzione della clausola penale per manifesta eccessività, l’interesse del creditore all’adempimento va apprezzato non solo al momento della stipulazione ma anche a quello dell’inadempimento. La valutazione equitativa della riduzione, se correttamente fondata su tali criteri, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un patto parasociale stipulato tra due ex coniugi per la gestione di una società per azioni. A seguito di un aumento di capitale sottoscritto integralmente da una sola parte, la compagine sociale mutava radicalmente, riducendo la partecipazione dell’altro socio dal 50% al 2,5%. La parte rimasta estranea all’aumento agiva per la risoluzione del patto, mentre l’altra proponeva domanda riconvenzionale per l’applicazione della clausola penale ivi prevista.
Dopo un primo grado favorevole alla nullità del patto e un appello che accoglieva la domanda riconvenzionale, la Corte di cassazione cassava la sentenza, demandando al giudice del rinvio la valutazione sulla eccessiva onerosità della penale. La Corte di appello di Trieste, in sede di rinvio, riduceva la penale da 1,5 milioni di euro a 75.000,00 euro, pari a 25.000,00 euro per ciascuna delle tre violazioni accertate.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si denunciava la mancata osservanza dei principi fissati nella sentenza di cassazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in presenza di una cassazione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, ferme le preclusioni. Le prescrizioni del giudice di legittimità hanno valore meramente orientativo, sicché la valorizzazione del “disimpegno” del socio, desunto dalla mancata sottoscrizione dell’aumento e dalle dimissioni, risulta rispettosa dei confini del giudizio di rinvio.
Quanto alla riduzione della penale, la Corte ha ricordato che il giudice deve esplicitare le ragioni dell’eccessività con riferimento all’interesse del creditore all’adempimento, valutato anche al momento dell’inadempimento. La Corte di appello aveva utilizzato come criterio la percentuale del capitale sociale detenuta al momento della violazione rispetto a quella della stipulazione. Tale criterio, coerente con i principi enunciati, rende la valutazione incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa violazione dell’art. 1227 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile per non cogliere la ratio decidendi: la mancata sottoscrizione dell’aumento non era stata considerata come condotta inadempiente produttiva di danno, ma come elemento espressivo del disinteresse del socio e, quindi, come indice del suo ridotto interesse all’adempimento altrui. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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