Principi di diritto (Massima) L’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 detta misure antielusive a tutela dei crediti tributari, speciali rispetto all’art. 2560, comma 2, c.c., e distingue nettamente la cessione conforme a legge dal negozio in frode al fisco. Nella prima ipotesi la responsabilità del cessionario è sussidiaria, con beneficium excussionis, e limitata nel quantum e nell’oggetto, secondo un criterio incentivante della diligenza nell’acquisire informazioni sulla posizione debitoria del cedente. Nella seconda ogni limitazione è esclusa: accertata la cessione in frode, non opera la limitazione ai soli debiti inerenti al ramo ceduto né rileva il certificato negativo rilasciato dagli uffici. In nessuna delle due ipotesi l’avviso di accertamento diretto al cedente deve essere notificato al cessionario, che non è soggetto passivo: nei suoi confronti si procede a mera iscrizione a ruolo, e l’obbligo di motivazione è assolto con il riferimento alla norma sulla responsabilità solidale. La tempestiva notificazione della cartella a uno dei condebitori impedisce il prodursi della decadenza nei confronti degli altri obbligati in solido.
Il Fatto
Una società, quale cessionaria di un ramo d’azienda, ha impugnato l’intimazione di pagamento con cui le era richiesto l’importo di € 1.753.795,95 quale responsabile in solido dei debiti tributari della cedente, riferiti a cartelle emesse per IVA relativa a due annualità e ritenute d’acconto per una di esse. L’agente della riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; l’ente impositore è intervenuto volontariamente.
I giudici di merito hanno rigettato ricorso e appello, ravvisando una cessione in frode ai crediti tributari e la conseguente responsabilità solidale illimitata della cessionaria. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi, con i quali si contesta la confusione tra individuazione dell’oggetto del trasferimento e limiti di responsabilità, l’accertamento della frode, l’insufficienza della motivazione dell’intimazione e la decadenza per mancata notifica delle cartelle alla cessionaria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata non si discosta dal quadro giurisprudenziale sull’art. 14: le misure ivi previste evitano che, attraverso il trasferimento dell’azienda, di un ramo o anche di singoli beni del complesso, la garanzia patrimoniale del debitore sia dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione. Accertata la cessione in frode, la limitazione della responsabilità del cessionario ai soli debiti inerenti al ramo ceduto non trova applicazione.
Il secondo motivo è in parte inammissibile, là dove sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie: la scelta tra i possibili contenuti informativi di ciascun mezzo di prova esprime la discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti della Corte. È infondato quanto alla censura sull’esclusiva rilevanza dell’intento fraudolento, poiché la frode è stata affermata su una pluralità di elementi convergenti: la sostanziale identità degli assetti proprietari; la consapevolezza della situazione debitoria, derivante da imposte dichiarate e non versate già oggetto di comunicazione di irregolarità; la sopravvenuta inattività della cedente, con patrimonio depauperato, immobilizzazioni ridotte, ricavi azzerati e crediti di difficile riscossione; l’acquisizione da parte della cessionaria della porzione economicamente più produttiva, costituita dai contratti di appalto.
Richiamando i principi in materia di revocatoria, il giudice d’appello ha ritenuto che la frode ricorra non solo quando il debitore divenga totalmente incapiente, ma anche quando l’atto renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito. La prospettata possibilità di emettere note di variazione in diminuzione non elide la maggiore difficoltà di soddisfacimento conseguente al trasferimento degli asset più produttivi e alla permanenza di crediti assoggettati alla procedura concorsuale della debitrice.
Il terzo motivo è infondato. Soggetto passivo, nei cui confronti va svolta l’attività accertativa, è esclusivamente il cedente, essendosi in capo a lui realizzato il presupposto impositivo. Verso il cessionario l’amministrazione procede a mera iscrizione a ruolo, senza necessità di un preventivo atto di accertamento; ciò che rileva è che l’atto riporti la ragione della pretesa, ossia l’estensione a titolo di responsabilità solidale. Nell’intimazione opposta risultavano esplicitati titoli, importi e dati di dettaglio, con richiamo alla disposizione applicata.
Il quarto motivo è infondato. La Corte aderisce all’orientamento maggioritario: l’obbligazione tributaria, pur mutuando i tratti generali di quella civile, ha caratteri di specialità che la rendono irriducibile, e l’esigenza di certezza presidiata dalla decadenza civilistica non trova rispondenza nel diritto tributario. Il tenore della norma sulla notificazione della cartella, che usa la disgiuntiva, conferma l’alternatività dei destinatari. Le modifiche introdotte dalla riforma del 2023 non sono applicabili ratione temporis. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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