Omessa valutazione di prove documentali e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. n. 740 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per omessa valutazione di prove documentali, qualora il ricorrente non abbia provveduto alla trascrizione del testo integrale o della parte significativa dei documenti nel ricorso, al fine di consentire il vaglio di decisività, e non abbia specificato gli argomenti, deduzioni o istanze formulate nel giudizio di merito. Il principio di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma richiede comunque che i motivi indichino puntualmente, per le parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati e la loro esatta collocazione nel fascicolo di causa, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022. È altresì inammissibile il motivo che non si confronti con il contenuto del provvedimento impugnato, non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava la rettifica del Modello Unico 2007 per la minore perdita dichiarata ai fini IRAP e l’illegittima detrazione IVA, ritenendo sussistente il difetto di prova per la mancata produzione degli atti costitutivi intercorsi tra le ATI e le società consortili, da cui sarebbe dovuto risultare un rapporto di mandato senza rappresentanza e non un rapporto di subappalto. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando la mancata produzione documentale e qualificando i rapporti come subappalto. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per carente e illogica motivazione, ritenendolo infondato. La motivazione della Commissione tributaria regionale non è apparente, avendo i giudici di merito specificamente esaminato le argomentazioni difensive e rilevato che la società, pur avendo dichiarato di depositare gli atti costitutivi delle consortili e i patti parasociali, non aveva prodotto alcunché, né in primo né in secondo grado, rimanendo indimostrata la stipula di contratti di mandato senza rappresentanza.

In ordine al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità sotto un duplice profilo. Da un lato, per difetto di autosufficienza: il ricorrente che denunci l’omessa valutazione di prove documentali ha l’onere di trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, per consentire il vaglio di decisività, e di specificare gli argomenti formulati nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, secondo cui l’autosufficienza non deve essere interpretata in modo eccessivamente formalistico, ma i motivi devono comunque indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati.

Dall’altro lato, il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato: il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove.

La Corte ha infine ritenuto inammissibilmente invocato anche l’art. 115 cod. proc. civ., la cui violazione postula che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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