L’omesso deposito telematico dell’appello notificato a mezzo PEC non determina improcedibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 3173 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello. La tempestiva costituzione dell’appellante con il deposito di copia cartacea dell’atto notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell’originale, integra una mera nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 348, comma 1, cod. proc. civ. La sanatoria opera anche per effetto della costituzione dell’appellato che non abbia sollevato eccezioni, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali alla luce degli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost.
Il Fatto
La socia di una società a responsabilità limitata impugnava la delibera assembleare di esclusione, proponendo dapprima atto di citazione in riassunzione e successivamente appello avverso la sentenza di rigetto del Tribunale. L’appello veniva notificato a mezzo posta elettronica certificata il 23 novembre 2018, con successiva costituzione in giudizio in forma cartacea il 28 novembre 2018, depositando copie analogiche degli atti informatici nativi digitali munite di asseverazione di conformità.
La Corte di appello di Napoli dichiarava l’appello improcedibile, ritenendo che la parte appellante avesse l’onere di depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici degli atti notificati entro il termine della prima udienza di comparizione, non essendo sufficienti le copie analogiche prodotte. Avverso tale sentenza la socia proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre la società rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esaminava congiuntamente i quattro motivi di ricorso, vertendo tutti sulla medesima questione della declaratoria di improcedibilità dell’appello. Il Collegio riteneva i motivi fondati, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici non determina improcedibilità.
La Corte osservava che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, con la conseguenza che deve privilegiarsi il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio.
Con specifico riferimento alla fattispecie, la S.C. precisava che la tempestiva costituzione dell’appellante con il deposito di copia cartacea dell’atto notificato a mezzo PEC non determina l’improcedibilità ai sensi dell’art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto. La sanatoria opera in virtù della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca, come pacificamente verificatosi nella specie.
La Corte territoriale aveva erroneamente richiamato i precedenti delle Sezioni Unite relativi al giudizio di cassazione, ritenendoli non applicabili al giudizio di appello per l’operatività del processo civile telematico. Sul punto, la S.C. chiariva che tale distinzione non ha alcun pregio, posto che i principi di interpretazione ragionata delle forme del processo e di sanatoria per il raggiungimento dello scopo hanno portata generale, applicandosi a qualsivoglia regola procedurale, a prescindere dall’introduzione del processo telematico.
L’improcedibilità può derivare solo da una totale omissione dell’onere di produzione della prova della notificazione del gravame, sia in forma telematica che analogica, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. La Corte accoglieva pertanto il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava le parti alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che avrebbe provveduto anche alla regolazione delle spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
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