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Riparazione ingiusta detenzione e autonomia del giudizio sulla colpa grave (Cass. pen. n. 41604 del 04.11.2022)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva della condotta, valutata secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit. La prevedibilità dell’intervento coercitivo dell’Autorità giudiziaria va intesa in senso oggettivo. Il giudice della riparazione gode di piena autonomia valutativa rispetto al giudice del processo penale, potendo rivalutare i fatti non nella loro valenza probatoria, ma quali indici di una macroscopica negligenza o imprudenza che abbia tratto in inganno il giudice della cautela.

Il Fatto

Il ricorrente aveva richiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia cautelare in carcere e, successivamente, di arresti domiciliari. La misura era stata applicata per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale, in concorso con le figlie, con riferimento al fallimento di due società operanti nel settore delle onoranze funebri. Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda ravvisando la colpa grave nella condotta dell’istante, consistita in una vorticosa movimentazione bancaria volta a dissimulare il dissesto e nel rinvenimento di bozze di scritture private e patti parasociali in sede di perquisizione domiciliare.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando i principi consolidati in materia di riparazione per ingiusta detenzione. La colpa ostativa all’indennizzo è configurabile quando la condotta dell’interessato abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria, secondo una valutazione oggettiva ex ante. Tale giudizio, come precisato dalla Corte, è del tutto autonomo rispetto a quello di colpevolezza svolto nel processo penale, potendo condurre a esiti differenti sulla base del medesimo materiale probatorio.

La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014). Ha altresì ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di piena libertà valutativa del giudice della riparazione nel controllo delle condizioni dell’azione di natura civilistica (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice della riparazione che aveva individuato il nesso eziologico tra la condotta del ricorrente e la misura cautelare. La vorticosa movimentazione bancaria, produttiva di ingenti interessi passivi e idonea ad aggravare lo stato di decozione delle società, e la documentazione rinvenuta, contenente previsioni di trasferimento dell’attivo, costituivano elementi obiettivamente idonei a far supporre agli inquirenti un pieno coinvolgimento nei reati contestati.

La Corte ha infine evidenziato che il ricorrente non aveva considerato il diverso piano su cui opera il giudizio di riparazione, caratterizzato da totale autonomia rispetto al giudizio penale e dall’utilizzo di parametri valutativi differenti. La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata pertanto ritenuta intrinsecamente coerente e rispettosa dei criteri che governano il procedimento di equa riparazione, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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