Esclusa l’estensione analogica dell’art. 1261 c.c. al legale che assiste nella vendita di un immobile (Cass. civ. Sez. III n. 36322 del 28.12.2023)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1261 c.c., che vieta al magistrato, all’avvocato e agli altri soggetti ivi indicati di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria, è collocato nel capo V del titolo IV del codice civile e concerne esclusivamente la cessione dei crediti litigiosi. Non è pertanto suscettibile di interpretazione estensiva o analogica con riferimento a un’ipotesi di trasferimento immobiliare, ancorché dissimulato da donazione e realizzato mediante interposizione fittizia di persona in favore del legale della promittente venditrice. Ne deriva che la violazione di tale norma non può costituire il fondamento della responsabilità risarcitoria del professionista, dovendosi escludere la sussistenza della sua responsabilità per il solo fatto di aver assistito una parte in un atto di alienazione immobiliare dichiarato nullo.

Il Fatto

La controversia traeva origine da tre giudizi riuniti, promossi da una donna nei confronti della sorella per far valere l’inadempimento di un contratto preliminare di vendita della quota di comproprietà di un immobile ereditario, subordinato alla vendita a terzi di un altro appartamento anch’esso ereditato. Il Tribunale, accertata la simulazione di alcune donazioni intervenute tra le parti e un successivo trasferimento, aveva accolto la domanda di riscatto e condannato la promittente venditrice al risarcimento dei danni, rigettando invece la domanda risarcitoria proposta nei confronti del legale che aveva assistito la convenuta nella redazione del preliminare e degli atti successivi. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva dichiarato la nullità della donazione e della successiva vendita, ritenendo che l’atto dissimulasse una cessione in favore del legale, realizzata con interposizione fittizia della madre, e aveva conseguentemente condannato il professionista, in solido con la propria assistita, al risarcimento dei danni per violazione dell’art. 1261 c.c..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, con il quale il professionista contestava l’applicazione dell’art. 1261 c.c. al caso di specie. Pur riconoscendo la valenza centrale attribuita dalla Corte territoriale alla violazione di tale norma, i giudici di legittimità ne hanno escluso l’operatività, rilevando come la disposizione, collocata nel capo V del titolo IV del codice civile, concerna unicamente la cessione dei crediti litigiosi e non possa essere estesa a un’ipotesi di trasferimento immobiliare, ancorché dissimulato e realizzato mediante interposizione fittizia di persona in favore del legale della promittente venditrice.

La Suprema Corte ha precisato che non risulta praticabile una lettura estensiva o analogica della norma tale da comportare l’affermazione della responsabilità del legale, configurandosi pertanto una falsa applicazione della stessa a un’ipotesi non sussumibile nel suo ambito. In ragione di ciò, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiarando l’insussistenza della responsabilità risarcitoria del professionista, con assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale.

Quanto ai ricorsi incidentali, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. In particolare, i motivi proposti dalla promittente venditrice sono stati ritenuti non correlati alla motivazione della sentenza impugnata o basati su una lettura erronea della decisione, nonché affetti da difetto di autosufficienza. La Corte ha chiarito che la condanna della promittente venditrice non trovava fondamento nella violazione dell’art. 1261 c.c., ma nell’inadempimento del contratto preliminare, essendosi la stessa volontariamente posta nelle condizioni di non adempiere. Parimenti inammissibili sono stati ritenuti i ricorsi incidentali proposti dalle figlie del marito della promittente venditrice, per mancata correlazione alle statuizioni impugnate e per carenza di autosufficienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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