Donazione di bene altrui: nullità e priorità delle trascrizioni (Cass. civ. n. 29661 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La donazione di bene altrui è nulla per difetto di causa, ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, cod. civ., non già inefficace, poiché l’animus donandi e l’arricchimento del donatario presuppongono la titolarità del diritto in capo al donante. Il conflitto tra il dante causa e l’avente causa dall’avente causa del medesimo bene non è risolto dall’art. 2644 cod. civ., che disciplina il conflitto tra più acquirenti dal medesimo dante causa, ma dall’art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ., che fa salvi i diritti dei terzi acquirenti dal titolare apparente solo se la domanda di nullità non sia trascritta nel quinquennio dalla trascrizione dell’atto impugnato, a prescindere dalla buona fede del terzo. L’azione di ingiustificato arricchimento ex artt. 2041 e 2042 cod. civ. ha carattere sussidiario ed è inammissibile quando l’impoverito disponga di un rimedio tipico, quale l’insinuazione al passivo fallimentare.
Il Fatto
La Curatela del fallimento di una società, dichiarato nel 2008, conveniva in giudizio i soggetti ai quali l’immobile sociale era stato trasferito con atto del 1999, successivamente risolto con sentenza del 2006. Gli acquirenti avevano nel frattempo donato la nuda proprietà del bene alla figlia e, successivamente, l’intera proprietà era stata trasferita a un congiunto con atto di compravendita del 2009. La Curatela chiedeva l’accertamento del proprio diritto di proprietà, la nullità della donazione per violazione dell’art. 771 cod. civ. e l’inefficacia degli atti dispositivi. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e la Corte d’Appello rigettava il gravame, negando rilievo all’eccezione di arricchimento senza causa e dichiarando la nullità della donazione a non domino.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte esclude l’ammissibilità dell’eccezione di arricchimento senza causa. In presenza di una procedura concorsuale, il credito restitutorio derivante dalla risoluzione del contratto può essere fatto valere esclusivamente tramite l’insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., essendo il fallimento un concorso necessario dei creditori sul patrimonio del debitore. Il requisito della sussidiarietà dell’azione ex art. 2042 cod. civ. impedisce di agire in via generale quando, come nella specie, l’impoverito dispone di un rimedio tipico, ancorché il suo esito sia incerto nei tempi e nell’esito.
Riguardo al secondo motivo, la Corte conferma che la donazione di bene altrui è nulla, e non meramente inefficace, riprendendo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5068 del 2016. La nullità deriva dalla mancanza della causa del negozio, poiché l’arricchimento del donatario e l’animus donandi presuppongono che il donante sia titolare del diritto trasferito. Tale qualificazione comporta l’applicazione dell’art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ., il quale disciplina il conflitto tra il dante causa e l’avente causa dall’avente causa, e non dell’art. 2644 cod. civ., che regola invece il conflitto tra più acquirenti dal medesimo dante causa.
L’atto di donazione, trascritto il 12.12.2008, è stato travolto dalla domanda di nullità trascritta nel quinquennio dalla sua trascrizione. Ne consegue che anche l’acquisto del successivo avente causa, in virtù dell’atto nullo, è travolto, a prescindere dalla sua buona fede. Il ricorso è rigettato e, risultando la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., i ricorrenti sono condannati ai sensi degli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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