Specificità dei motivi d’appello e contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 22353 del 15.07.2022)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio d’appello, l’atto di impugnazione che denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è ammissibile laddove enunci i punti sui quali si chiede il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesta una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice. La specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. non richiede la trascrizione degli scritti difensivi di primo grado, essendo sufficiente il rinvio ad essi. La revoca della procura, per essere opposta al terzo contraente, deve essere portata a sua conoscenza con mezzi idonei o risultare comunque conosciuta, ai sensi dell’art. 1396 c.c.; l’omessa contestazione di un fatto non è automaticamente desumibile dalla mancata indicazione specifica degli atti in cui la contestazione è stata formulata. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse se proposto avverso questioni su cui il giudice d’appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, mancando il presupposto della soccombenza.

Il Fatto

La società, acquirente di terreni, aveva convenuto in giudizio la società venditrice, la quale aveva agito per far dichiarare l’inefficacia del contratto di compravendita stipulato dal proprio procuratore, deducendo che la procura era stata revocata prima della stipula. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la revoca, comunicata con lettera del 1991, non fosse stata contestata dalla parte convenuta. La corte d’appello aveva confermato la sentenza, rigettando l’appello principale per genericità dei motivi, e ritenendo assorbito l’appello incidentale. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e 116 c.p.c..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato che la società ricorrente aveva effettivamente contestato la revoca della procura sin dal primo grado, deducendone l’inopponibilità per mancata conoscenza, e che tale contestazione era stata riproposta in appello, dove era stato censurato l’errore del tribunale. La corte d’appello, pertanto, aveva erroneamente ritenuto la questione non contestata e il motivo di appello generico.

La S.C. ha chiarito che l’onere di specifica contestazione di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c., nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009, non si applica ai giudizi introdotti in data anteriore alla sua entrata in vigore, come quello in esame. In tali giudizi, la mancata contestazione non può essere desunta dal silenzio della parte, ma richiede un’esplicita ammissione del fatto.

Con riferimento all’ammissibilità dell’appello, la Corte ha ricordato che, quando l’atto di impugnazione denuncia l’erronea valutazione degli elementi probatori, è sufficiente l’enunciazione dei punti su cui si chiede il riesame, senza dover trascrivere gli atti difensivi di primo grado o svolgere una puntuale analisi critica della sentenza, richiamando Cass. n. 24464 del 2020, Cass. n. 40560 del 2021 e Cass. n. 11197 del 2019.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, volto a far valere la nullità del contratto per falsità del certificato urbanistico, in quanto proposto avverso una questione ritenuta assorbita dal giudice d’appello, mancando il requisito della soccombenza. Ha inoltre escluso ogni rilievo alla dichiarazione di fallimento della società controricorrente, non determinando essa l’interruzione del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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