La procura alle liti come ratifica implicita del contratto di patrocinio (Cass. civ. n. 40575 del 17.12.2021)

Principi di diritto (Massima)
L’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, sicché la pronuncia passata in giudicato, che abbia accolto la domanda di pagamento fondata su un titolo contrattuale, preclude alle parti, anche in un diverso giudizio, di rimettere in discussione la validità del rapporto, comprese le questioni di nullità non specificamente dedotte. La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici: il contratto stipulato dal falsus procurator può essere ratificato dall’organo competente, anche in forma implicita, purché la ratifica risulti da un atto scritto che manifesti in modo inequivoco la volontà di far proprio il negozio. La procura alle liti conferita a un nuovo difensore, che recepisca le attività processuali già compiute, è idonea a integrare la ratifica del contratto di patrocinio concluso dal rappresentante senza poteri.

Il Fatto

Un professionista aveva svolto attività difensiva in numerose procedure esecutive immobiliari per conto di una Camera di Commercio, in forza di un contratto di patrocinio conferito con delibera della Giunta e di una procura generale alle liti rilasciata dal Segretario Generale. A seguito di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dei compensi, l’ente aveva proposto opposizione, deducendo la nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam e l’invalidità della procura per essere stata sottoscritta da un organo privo del potere di rappresentanza dell’ente.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello, in riforma, aveva accertato la validità del contratto di patrocinio, ritenendo il requisito della forma scritta soddisfatto dal rilascio della procura per atto pubblico e ravvisando una ratifica implicita dell’operato del Segretario Generale da parte degli organi competenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui l’ente deduceva la violazione delle norme imperative in materia di contratti pubblici e l’omesso rilievo d’ufficio della nullità del contratto di patrocinio. In primo luogo, la Corte ha rilevato che la ricostruzione del giudice d’appello, fondata sull’esistenza di distinti contratti di patrocinio per ciascuna procedura esecutiva, era stata contestata in modo apodittico, sollecitando un nuovo accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità.

Sulla validità del rapporto si era inoltre formato un giudicato esterno, essendo intervenute numerose pronunce, anche di legittimità, che avevano riconosciuto il diritto del professionista al compenso sulle stesse questioni. L’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, includendo anche le questioni di nullità che si pongano come presupposto logico essenziale della decisione. In applicazione del principio del c.d. giudicato per implicazione discendente, la Corte ha escluso che il giudice potesse rilevare d’ufficio una nullità del contratto quando sulla validità del rapporto si fosse già formato il giudicato.

La censura relativa alla violazione delle procedure di evidenza pubblica introduceva inoltre un nuovo thema decidendum, mai dedotto nei gradi di merito. La Corte ha precisato che la questione era comunque superata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha riconosciuto che i servizi legali, in ragione del loro carattere intuitu personae e della riservatezza del rapporto, possono essere legittimamente esclusi dal regime degli appalti pubblici.

Il secondo motivo, relativo all’invalidità della procura per difetto di potere del Segretario Generale, è stato ritenuto infondato. La disciplina della rappresentanza senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici: il contratto stipulato dal falsus procurator può essere ratificato dall’organo competente, anche implicitamente, purché la ratifica risulti da un atto scritto. La Corte ha ritenuto che la delibera della Giunta e il successivo conferimento della procura a un nuovo difensore, che aveva recepito gli atti e le deduzioni già compiute, manifestassero in modo univoco la volontà dell’ente di far proprio l’operato del rappresentante senza poteri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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