Interessi moratori su obbligazione querable solo da diffida tempestiva (Cass. civ. Sez. III n. 26176 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni a carattere querable, la mora si verifica allorché il debitore non paghi il dovuto a chi ne chiede il pagamento, secondo il principio mora fieri videtur cum postulanti non datur. Ne consegue che gli interessi moratori al tasso legale e il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. decorrono dal giorno di una tempestiva diffida ad adempiere ex art. 1219 cod. civ., da collocarsi prima dell’intervenuto pagamento del dovuto. La mancanza di una diffida anteriore al pagamento esclude pertanto il riconoscimento degli interessi e del maggior danno sul capitale già versato.

Il Fatto

Una società mandataria dei titolari di numerose farmacie conveniva dinanzi al Tribunale di Viterbo l’azienda sanitaria locale e la Regione per ottenere, sulle prestazioni eseguite mediante forniture di farmaci, gli interessi ex artt. 1224 e 1248 cod. civ. e quelli anatocistici ex art. 1283 cod. civ., rispetto alle distinte riepilogative relative al periodo marzo 2007 – maggio 2008. La società rinunciava poi alla domanda di interessi al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, insistendo sul tasso convenzionale quale risarcimento del maggior danno.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Regione e, sulla base della ragione più liquida, condannava l’azienda sanitaria a corrispondere alla società gli interessi legali a far data dal 27 marzo 2012 e il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sugli importi già pagati. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’azienda sanitaria, resistito dalla società con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo del ricorso principale è fondato e assorbe il primo, che denunciava il vizio di motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

Il motivo scrutinizzato per primo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, comma 3, 1284, 1219 e 1224 cod. civ.: la sentenza impugnata avrebbe ammesso la decorrenza di interessi moratori pur in assenza di un atto di messa in mora anteriore al pagamento dell’obbligazione principale.

La Corte rileva che il giudice d’appello, dopo aver correttamente escluso l’applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 ai crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle aziende sanitarie, ha ritenuto valida ed efficace la diffida stragiudiziale del 27.1.2012 per gli interessi relativi al 2007/2008, escludendo invece che le distinte riepilogative potessero valere quali atti di costituzione in mora, per la mancanza di riferimenti individuativi dei singoli documenti in violazione degli artt. 74 e 97 disp. att. cod. proc. civ. Da qui il riconoscimento del maggior danno solo dal 27.1.2012, secondo il criterio di S.U. n. 19499/2008.

Tale percorso è errato sul punto della decorrenza. Il giudice d’appello non ha considerato che la mora si verifica quando non si paghi il dovuto a chi chiede il pagamento. La natura querable dell’obbligazione, affermata dalla stessa corte territoriale nelle premesse, avrebbe comportato la spettanza degli interessi moratori al tasso legale e del maggior danno dal giorno di una tempestiva diffida ad adempiere ex art. 1219 cod. civ.

Poiché una diffida anteriore al pagamento è indiscutibilmente mancata, gli interessi e il maggior danno non potevano essere riconosciuti sul capitale versato dal giugno 2007 all’ottobre 2008. Il primo motivo del ricorso incidentale, che denuncia la violazione dell’art. 1268 cod. civ. in tema di delegazione cumulativa di pagamento per avere la corte escluso la legittimazione passiva della Regione, è inammissibile per difetto di interesse concreto: la diffida del 27.3.2012 è stata notificata a mezzo pec sia all’azienda sanitaria sia alla Regione ed è comunque tardiva rispetto ai pagamenti. Il resto resta assorbito.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

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