Illegittimità del compenso per incarichi legali e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. II n. 40572 del 17.12.2021)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna al pagamento di un compenso professionale copre, anche in via implicita, ogni questione concernente la validità del contratto di patrocinio che ne costituisce la fonte, precludendo alle parti di far valere in un successivo giudizio la nullità del rapporto, ancorché fondata su norme imperative non dedotte nel processo definito. La nullità del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione non può essere rilevata d’ufficio quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito. Il difetto di potere rappresentativo dell’organo che ha conferito l’incarico legale può essere sanato mediante ratifica, anche implicita, dell’organo competente, che deve risultare da un atto scritto dal quale si evinca in modo inequivoco la volontà di far proprio il negozio.
Il Fatto
Un avvocato otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della Camera di Commercio per il pagamento di un compenso professionale relativo all’attività difensiva svolta in alcune procedure esecutive immobiliari. L’ente si opponeva, deducendo la nullità del contratto di patrocinio per difetto di forma scritta ad substantiam e la nullità della procura alle liti, sottoscritta dal Segretario Generale e non dal legale rappresentante. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello, in riforma, accertava la validità del contratto, ravvisando la forma scritta nella procura generale alle liti e la ratifica dell’operato del Segretario Generale. La Camera di Commercio proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata rilevazione d’ufficio della nullità del contratto per violazione delle norme sui contratti pubblici e l’invalidità della procura per difetto di rappresentanza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla questione della nullità del contratto di patrocinio per violazione delle norme sull’evidenza pubblica. Sul punto, ha osservato che sulla validità del contratto si è formato il giudicato esterno, in quanto numerosi precedenti giudizi tra le stesse parti, definiti con pronunce passate in giudicato, hanno già riconosciuto il diritto del professionista al compenso. L’autorità del giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude il riesame della questione della validità della fonte del rapporto obbligatorio, anche quando vengano prospettate cause di nullità diverse da quelle già esaminate. Tale preclusione opera anche rispetto al rilievo d’ufficio della nullità, che non può essere esercitato laddove sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la nuova prospettazione di un thema decidendum concernente la qualificazione dell’incarico come appalto di servizi, non essendo stata mai dedotta nei gradi di merito. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha infine escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, affermando che i servizi legali, connotati da intuitu personae e riservatezza, sono esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici. Il secondo motivo, relativo alla ratifica dell’operato del Segretario Generale, è stato rigettato, in quanto la ratifica di un contratto stipulato dal falsus procurator, anche per la pubblica amministrazione, può essere implicita, purché risulti da un atto scritto che manifesti in modo inequivoco la volontà dell’ente di far proprio il negozio, come nel caso del conferimento di una nuova procura al difensore.
Nota della Redazione
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