La mancata applicazione dell’evidenza pubblica al contratto di patrocinio camerale (Cass. civ. n. 33452 del 2021)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento di servizi legali da parte di un ente pubblico, i singoli contratti di patrocinio conclusi con l’accettazione dell’incarico nelle singole procedure esecutive configurano atti negoziali distinti e autonomi rispetto al contratto generale di affidamento, sicché la loro validità non è automaticamente travolta dalla nullità di quest’ultimo. La questione della nullità del contratto di patrocinio per violazione delle norme sull’evidenza pubblica, ove non dedotta con specifica critica alla ricostruzione negoziale operata dal giudice di merito, è inammissibile. La ratifica del contratto stipulato dal rappresentante senza poteri può essere implicita, purché risulti da un atto scritto che esprima in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con il rifiuto dell’operato del falsus procurator.
Il Fatto
La Camera di Commercio di Frosinone aveva conferito, con delibera del 1998, un incarico di patrocinio per il recupero dei propri crediti nelle procedure esecutive immobiliari. Il professionista incaricato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per i propri compensi, avverso il quale l’ente aveva proposto opposizione, eccependo la nullità del contratto per difetto di forma scritta e per violazione delle norme in materia di contratti pubblici. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione, aveva ritenuto integrata la forma scritta per effetto della sottoscrizione degli atti difensivi e rigettato le eccezioni dell’ente. La Camera di Commercio ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità dell’unitario contratto di patrocinio per violazione delle norme in materia di evidenza pubblica. La sentenza impugnata aveva infatti ravvisato “tanti contratti di patrocinio quante sono le procedure esecutive” nelle quali il difensore era intervenuto, conclusi singolarmente con l’accettazione dell’incarico. Il motivo non censurava specificamente tale ricostruzione, che atomizza il singolo contratto di patrocinio, né allegava una automatica nullità derivata dei singoli atti negoziali rispetto al contratto generale. La Corte ha precisato che, in ogni caso, la verifica della validità a monte del contratto del 1998 sarebbe stata preclusa dal giudicato formatosi sulle pronunce che hanno rigettato le opposizioni ai decreti ingiuntivi tra le stesse parti, aventi ad oggetto la sussistenza del credito e la validità del rapporto contrattuale.
La Corte ha inoltre ritenuto superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, richiamando la giurisprudenza comunitaria secondo cui i servizi di rappresentanza legale sono esclusi dal regime dei contratti pubblici in ragione del carattere intuitu personae del rapporto tra avvocato e cliente e della massima riservatezza che lo connota.
Quanto al secondo motivo, relativo al difetto del potere rappresentativo del Segretario generale che aveva sottoscritto la procura, la Corte lo ha ritenuto infondato. La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, con la conseguenza che la ratifica può essere implicita e desumersi da un atto scritto formato per fini consequenziali alla stipula del contratto. Nel caso di specie, la costituzione di nuovi difensori da parte dell’ente nelle procedure esecutive, muniti di idoneo mandato e con l’espressa dichiarazione di far proprie le attività svolte dal precedente legale, manifestava in modo inequivoco la volontà di ratificare l’operato del falsus procurator. L’accertamento della sussistenza della ratifica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.
Nota della Redazione
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