Decadenza negoziale e nullità della procura: distinzione dall’art. 1832 cod. civ. (Cass. civ. n. 23084 del 28.07.2023)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza di origine negoziale, prevista dal contratto di intermediazione finanziaria, preclude la contestazione delle operazioni compiute dal falsus procurator sia in termini di effettività che di validità, con i limiti stabiliti dalle parti. Tale decadenza si distingue da quella disciplinata dall’art. 1832 cod. civ. per la contestazione dell’estratto conto, la quale non esclude che possa essere contestata la validità del rapporto sottostante all’operazione ai sensi dell’art. 1827 cod. civ. La nullità della procura conferita all’intermediario non abilitato non comporta automaticamente la nullità delle operazioni poste in essere, qualora la decadenza negoziale sia maturata. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non sussiste quando il giudice di merito ha pronunciato sull’unica domanda proposta, ancorché non abbia esaminato specifiche argomentazioni difensive.

Il Fatto

Gli investitori avevano proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale che aveva rigettato la loro domanda di restituzione delle somme perse in operazioni finanziarie compiute senza valida autorizzazione, sulla base di una procura nulla. Il Collegio arbitrale aveva ritenuto gli investitori decaduti dalla possibilità di contestare gli ordini, in applicazione della regola negoziata nell’art. 9 del contratto di negoziazione titoli, per non avere formulato rilievi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione di ciascuna operazione. La Corte d’Appello aveva confermato il lodo, reputando la decadenza validamente maturata e infondata la domanda di nullità delle operazioni.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ravvisando profili di inammissibilità e infondatezza. Quanto al secondo motivo, i ricorrenti avevano erroneamente qualificato la propria doglianza come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., laddove lamentavano in realtà l’omessa pronuncia su specifici motivi di impugnazione del lodo, questione riconducibile alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio e non nel mancato esame delle argomentazioni svolte dalle parti.

Nel merito, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., osservando che la Corte d’Appello aveva pronunciato sull’unica domanda proposta, ossia l’impugnazione del lodo, e che la mancata confutazione di una delle censure non integra il vizio di omessa pronuncia, potendo semmai configurare un vizio di motivazione o di violazione di legge, colmabile dalla Cassazione attraverso il potere di correzione della motivazione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

Quanto alla dedotta nullità delle operazioni per effetto della nullità della procura, la censura è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha chiarito che la decadenza applicata dagli arbitri è di origine negoziale, e non quella disciplinata dall’art. 1832 cod. civ. per la contestazione dell’estratto conto. Tale distinzione è decisiva: la decadenza negoziale ha i limiti stabiliti dal contratto, sui quali i ricorrenti nulla avevano dedotto, e non potevano essere accertati in sede di legittimità, implicando accertamenti di fatto non consentiti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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