Sanatoria ex tunc del difetto di rappresentanza e legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 3538 dell’11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di rappresentanza processuale è sanabile in ogni stato e grado del giudizio, anche dalla parte che vi abbia già provveduto spontaneamente, con efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali, purché non siano maturate decadenze sostanziali. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale costituisce adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito nell’operazione quando le indicazioni siano sufficientemente precise. Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato solo quando il giudice lo dichiara esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non essendo sufficiente la mera attestazione del cancelliere.
Il Fatto
La società Baldon aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca quale cessionaria di un credito per anticipo fatture, deducendo la falsità delle fatture e la mancata accettazione della cessione. Nel corso del giudizio di primo grado era stata eccepita la carenza di legittimazione processuale dell’opponente, poi sanata dalla nuova costituzione in giudizio della società con procura rilasciata dall’amministratore unico. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo non provato il credito, e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, applicando il principio della sanatoria con efficacia retroattiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto alla prova della titolarità del credito, ha precisato che la contestazione della controricorrente riguardava la legittimazione sostanziale della cessionaria. Ha quindi richiamato il principio per cui la pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 TUB, esonera dalla notifica individuale ma non prova di per sé l’esistenza della cessione, mentre l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti può costituire adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé. Nella specie, l’estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla ricorrente, con la descrizione dell’operazione e il link di verifica, è stato ritenuto idoneo a superare l’eccezione.
Quanto alla mancata notifica del ricorso alla società fallita, la Corte ha escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause scindibili. La chiamata in garanzia impropria non determina inscindibilità quando il terzo non abbia contestato il titolo dell’obbligazione principale; nella specie, la domanda di manleva era stata dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato, sicché la notifica dell’atto d’appello al curatore era avvenuta a mero titolo di litis denuntiatio, ai sensi dell’art. 332 c.p.c.
Nel merito, il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, c.p.c., per conformità della sentenza impugnata all’orientamento delle Sezioni Unite n. 9217/2010. La Corte ha precisato che il riferimento alla novella del 2009 non implica applicazione retroattiva della nuova disciplina in violazione del principio tempus regit actum, ma funge da criterio interpretativo del testo previgente, confermando che le decadenze rilevanti sono solo quelle sostanziali e non quelle processuali.
La Corte ha inoltre escluso che il decreto ingiuntivo fosse passato in giudicato, richiamando il principio per cui l’efficacia di giudicato si produce solo con il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., provvedimento giurisdizionale di verifica della regolarità del contraddittorio, distinto dalla mera attestazione del cancelliere. Ha infine richiamato il condiviso orientamento di Cass. n. 8260/2024 sul valore giurisdizionale del controllo demandato al giudice dal procedimento di esecutorietà.
Nota della Redazione
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