Società consortile, prededuzione e interessi sui crediti commerciali (Cass. civ. Sez. I n. 23668/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il subentro del commissario straordinario in un contratto pendente deve risultare da una manifestazione di volontà espressa e inequivoca, pur non richiedendo formule sacramentali.
La cessione da parte dell’amministrazione straordinaria della partecipazione detenuta in una società consortile per azioni non integra subentro nel contratto consortile, ma costituisce attività di natura liquidatoria e manifesta, al contrario, la volontà di dismettere la partecipazione.
Il contratto di società, anche quando persegua uno scopo consortile, non è un contratto pendente caratterizzato da prestazioni corrispettive ancora ineseguite da entrambe le parti; il credito per conferimenti sottoscritti e non versati resta quindi credito concorsuale e non acquista rango prededucibile per effetto di un eventuale subentro.
Per i crediti commerciali, gli interessi decorrono automaticamente dal termine legale collegato alla ricezione delle merci o alla prestazione dei servizi, senza necessità di preventiva costituzione in mora.
Il Fatto
Una società consortile per azioni aveva proposto opposizione allo stato passivo di una società ammessa all’amministrazione straordinaria, già titolare di una partecipazione del 25% nella consortile. Il giudice delegato aveva ammesso al chirografo un credito commerciale di € 3.127.055,87, comprendente € 2.742.341,02 per capitale, oltre a € 1.016.276,24 per interessi e a un credito di € 17.951.070,51 per azioni sottoscritte e non liberate. La società opponente chiedeva il riconoscimento della prededuzione, sostenendo che il commissario fosse subentrato nel rapporto consortile.
Il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione. Aveva escluso che il commissario straordinario avesse manifestato la volontà di subentrare nel contratto e aveva negato l’applicabilità dell’art. 74 l.fall. Aveva inoltre escluso gli interessi di mora, ritenendo non provato il dies a quo della costituzione in mora e non risultando un accordo sulla scadenza dei termini di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue anzitutto i due crediti rispetto ai quali era stata invocata la prededuzione. Quanto al credito derivante dalle azioni sottoscritte e non liberate, la Corte rileva che esso nasce dal contratto di società. Quest’ultimo, anche quando abbia causa consortile, non costituisce un contratto pendente caratterizzato da prestazioni corrispettive non ancora eseguite da entrambe le parti.
Il contratto di società, ai sensi dell’art. 2247 c.c., è infatti un contratto plurilaterale con scopo comune. Non presenta quindi la struttura sinallagmatica necessaria per l’applicazione della disciplina dei contratti pendenti richiamata dalla società ricorrente. Per questa ragione, anche un eventuale subentro del commissario nel rapporto consortile non inciderebbe sul rango del credito relativo ai conferimenti ancora dovuti. Tale credito rimane un debito concorsuale della procedura.
Diversa è la questione relativa al credito commerciale derivante dal ribaltamento dei costi di funzionamento sostenuti dalla società consortile. Anche sotto questo profilo, tuttavia, la Cassazione esclude che la cessione della partecipazione detenuta dalla società in amministrazione straordinaria possa essere interpretata come manifestazione di volontà di subentrare nel rapporto consortile.
La Corte richiama il principio secondo cui il subentro del commissario straordinario deve essere espresso e non può desumersi da comportamenti meramente equivoci. Non sono necessarie formule sacramentali, ma occorre comunque una manifestazione di volontà diretta in modo univoco a proseguire il programma negoziale. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 1195/2018, Cass. n. 3193/2016, Cass. n. 3948/2018, Cass. n. 23899/2023, Cass. n. 34266/2024 e Cass. n. 3891/2026.
Nel caso concreto, la società in amministrazione straordinaria aveva ceduto a un terzo la propria partecipazione nella società consortile. Per la Cassazione tale operazione ha una chiara funzione liquidatoria. Non esprime l’intenzione di proseguire il contratto consortile, ma quella opposta di dismettere la partecipazione. La cessione della quota azionaria di una società consortile per azioni segue, sotto questo profilo, le regole proprie della circolazione delle partecipazioni nelle società di capitali.
La Corte sottolinea infatti che alle società consortili costituite in forma di società di capitali si applicano, salvo le peculiarità derivanti dallo scopo consortile, le norme proprie del tipo societario adottato. La cessione delle azioni non equivale quindi alla cessione del contratto di consorzio. Quest’ultima presupporrebbe una distinta operazione negoziale e, secondo quanto osservato nel provvedimento, il consenso degli altri consorziati.
La finalità liquidatoria della cessione è inoltre coerente con il principio generale secondo cui la procedura concorsuale può alienare attività e partecipazioni senza assumere, per ciò solo, le passività e i rapporti sottostanti. La Cassazione ravvisa dunque nella vendita della partecipazione una manifestazione incompatibile con il subentro nel contratto consortile. Per tale ragione i primi motivi vengono rigettati e le ulteriori censure sul possibile subentro vengono dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
La decisione cambia invece sul tema degli interessi. Il Tribunale aveva escluso il relativo credito perché mancavano una costituzione in mora e un accordo contrattuale sulla scadenza. La Cassazione considera tale impostazione errata. Richiama la disciplina secondo cui, per le obbligazioni commerciali considerate nel provvedimento, il periodo di pagamento non può superare trenta giorni dalla ricezione delle merci o dalla prestazione dei servizi quando non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente.
Ne consegue che gli interessi decorrono automaticamente allo spirare di tale termine. Non occorre una specifica messa in mora né è necessario dimostrare l’esistenza di un accordo contrattuale sulla scadenza. Ai fini della maturazione degli interessi deve quindi essere individuata la data della prestazione dei servizi cui si riferiscono i crediti commerciali.
- La cessione della partecipazione in una società consortile per azioni da parte dell’amministrazione straordinaria è attività liquidatoria e non prova il subentro nel rapporto consortile.
- Il credito per azioni sottoscritte e non liberate deriva dal contratto di società e resta credito concorsuale.
- Il subentro del commissario in un contratto pendente richiede una manifestazione di volontà inequivoca di prosecuzione del rapporto.
- Gli interessi sui crediti commerciali decorrono automaticamente dal termine legale, sicché la sentenza viene cassata sul solo quinto motivo con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.
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