Accertamento con adesione: il mancato pagamento non consente al contribuente di impugnare l’atto (Cass. civ. Sez. 5 n. 10522 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con adesione, la definizione del procedimento si perfeziona solo con il versamento degli importi concordati ovvero della prima rata, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 218/1997. Fino a quel momento l’originario avviso di accertamento conserva la sua efficacia, ma tale previsione è posta esclusivamente a garanzia del fisco, non del contribuente. Pertanto, la sottoscrizione dell’accordo rende l’atto impositivo intangibile e inoppugnabile, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento non legittima il contribuente a impugnare né l’accordo né l’atto impositivo sotteso, residuando in capo all’ente impositore soltanto i normali mezzi di coercizione per la soddisfazione del proprio credito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento con riprese a titolo di I.V.A. e I.R.A.P. per l’anno d’imposta 2013. La contribuente impugnava il provvedimento dinanzi alla C.T.P. di Salerno, che dichiarava il ricorso inammissibile. La società proponeva appello e la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava il gravame, confermando l’inammissibilità dell’originario ricorso per effetto dell’inoppugnabilità dell’atto impositivo, conseguente alla definizione del procedimento di accertamento con adesione attivato dalla contribuente. Avverso tale decisione la società ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che, ai fini del perfezionamento della procedura, non sia sufficiente la sottoscrizione dell’accordo, occorrendo invece il pagamento degli importi convenuti o della prima rata. La censura è valutata in parte inammissibile e in parte infondata. In relazione al dedotto vizio motivazionale sulla mancata sottoscrizione dell’accordo da parte del legale rappresentante, la doglianza è nuova: la parte ricorrente, contravvenendo al dovere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non ha chiarito se, come e quando tale censura sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
Nel merito, la Corte ricostruisce il sistema normativo dell’accertamento con adesione. La definizione si perfeziona con il versamento di quanto concordato o della prima rata, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, nella formulazione applicabile ratione temporis. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nella motivazione, ha chiarito che il pagamento non costituisce una semplice modalità esecutiva, ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della procedura, sicché, in difetto, l’originaria pretesa tributaria permane integralmente.
Tuttavia, tale permanenza di efficacia dell’avviso di accertamento, in caso di mancato adempimento dell’accordo, è previsione posta a garanzia del fisco e non anche del contribuente. Dopo la conclusione dell’accordo è esclusa ogni possibilità di ripensamento, stante la sua immodificabilità. Il successivo inadempimento non consente al contribuente di impugnare l’accordo né, a maggior ragione, l’atto impositivo ad esso sotteso. La Corte conclude rigettando il primo motivo, con assorbimento del secondo, e condanna la società alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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