Il terzo chiamato in garanzia impropria non può dolersi della mancata pronuncia sulla manleva (Cass. civ. Sez. II n. 20879 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di chiamata in causa per garanzia impropria, l’azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi e danno luogo a due cause distinte e scindibili, sicché la mancata pronuncia sulla domanda di manleva è censurabile esclusivamente dalla parte che ha proposto la chiamata, non dal convenuto che ne sia stato estraneo. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando, valutando incongruamente le acquisizioni istruttorie, ritenga erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere. La fattura commerciale, idonea per l’emissione del decreto ingiuntivo, non prova l’esistenza del credito nel giudizio di opposizione quando il debitore contesti la conclusione del contratto. Il contratto concluso dal falsus procurator non è nullo ma solo inefficace, e la relativa rilevazione è consentita solo su eccezione della parte falsamente rappresentata, che può ratificarlo anche per facta concludentia.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori edili, opposto dai committenti, i quali deducevano di aver stipulato un unico contratto di appalto con altra impresa e di aver integralmente saldato il corrispettivo. Il tribunale aveva respinto l’opposizione, ma la corte d’appello, accogliendo il gravame, aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la stipulazione di un autonomo contratto tra i committenti e la società ricorrente. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistiti dai committenti con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla mancata pronuncia sulla domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata in causa. Ha ricordato che, nella chiamata per garanzia impropria, l’azione principale e quella di garanzia restano distinte e scindibili, con la conseguenza che la ricorrente, quale convenuta in garanzia, è priva di interesse a dolersi della mancata pronuncia su una domanda proposta da altri e nei confronti di un terzo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che la corte territoriale aveva correttamente individuato la parte onerata, valorizzando la prova documentale del contratto di appalto. Ha precisato che la fattura, pur valida ai fini del decreto ingiuntivo, non è sufficiente a provare il credito nel giudizio di opposizione, quando il debitore contesti la conclusione del contratto e la controparte non offra ulteriori elementi.

I motivi dal terzo al quinto sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie e dell’apprezzamento del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché non dia conto di tutte le risultanze probatorie.

Il sesto motivo, relativo alla sottoscrizione dei contratti da parte di un soggetto privo di poteri rappresentativi, è stato giudicato inammissibile per genericità e tardività. La Corte ha comunque precisato che il contratto del falsus procurator non è nullo ma solo inefficace, rilevabile solo su eccezione della parte falsamente rappresentata, e che l’operato del terzo poteva ritenersi oggetto di ratifica tacita per facta concludentia, avendo la società beneficiato dei materiali e del corrispettivo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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