Legittimazione passiva ASL per prestazioni sanitarie in convenzione (Cass. civ. Sez. I n. 23634/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azioni promosse da soggetti eroganti prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale che ha stipulato il contratto, a meno che una disposizione di legge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale, richiamato in ambito contrattuale, indichi un diverso ente incaricato del pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993, convertito in l. n. 423/1993. L’onere di provare l’esistenza di tale designazione grava su chi eccepisce il difetto di legittimazione passiva della ASL.
Il Fatto
Una struttura di chirurgia ambulatoriale oculare, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, aveva agito nei confronti dell’ASREM (Azienda Sanitaria Regionale Molise) per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie rese negli anni 2011, 2012 e 2013 in regime di accreditamento, per un importo complessivo residuo di circa euro 480.000,00. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 504/2019, aveva condannato l’ASREM al pagamento delle somme richieste.
La Corte d’appello di Campobasso, investita del gravame dell’ASREM, ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’azienda sanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che il soggetto obbligato al pagamento fosse la Regione Molise, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993, non essendo la normativa regionale (L.R. Molise n. 18/2008) intervenuta a designare l’ASREM quale ente incaricato del pagamento. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la formazione di un giudicato interno sulla legittimazione passiva, rilevando che la statuizione sulla legittimazione non poteva considerarsi coperta da giudicato in quanto l’ASREM aveva proposto appello proprio su tale punto. Ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo, che qualificava come confessoria la mancata richiesta di restituzione di quanto già pagato in corso di causa, trattandosi di circostanza inidonea a integrare una dichiarazione confessoria.
Ha invece accolto il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 e delle norme regionali. La Corte ha richiamato il recente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 34301/2025, secondo cui la legittimazione passiva nelle azioni per prestazioni sanitarie in regime di convenzione spetta all’ASL che ha stipulato il contratto, in quanto fonte dell’obbligazione pecuniaria ai sensi dell’art. 1372 c.c. La Regione, anche se finanziatrice, rimane estranea al rapporto contrattuale. L’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993, pur contemplando la possibilità che un diverso ente sia «incaricato del pagamento», non identifica tale ente nella Regione in via generale, ma richiede una specifica designazione, operata con legge regionale o con provvedimento dell’autorità regionale (purché richiamato in contratto). La Corte ha quindi rilevato che la Corte d’appello aveva applicato una regola opposta, gravando sulla Regione in assenza di designazione, mentre l’onere di provare la designazione di un diverso ente grava su chi eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell’ASL.
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