Riserve e risoluzione dell’appalto pubblico: rivalsa solo risarcitoria, ma rivalutazione monetaria d’ufficio (Cass. civ. n. 19594 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione. Ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.. I lavori addizionali eseguiti dall’appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati non danno diritto ad alcun compenso, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all. F. Nella domanda di risarcimento del danno è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, che il giudice di merito deve attribuire anche d’ufficio, pure in grado di appello, senza incorrere in ultrapetizione.
Il Fatto
Una società, capogruppo di un’ATI, stipulava un contratto di appalto con un Comune per il recupero di un edificio. I lavori venivano sospesi e l’appaltatrice iscriveva riserve sul registro di contabilità per lavori aggiuntivi e oneri di guardiania. La società conveniva in giudizio il Comune chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente, condannandolo al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La Corte d’appello rigettava l’appello della società, ritenendo che, a seguito della risoluzione con efficacia retroattiva, l’appaltatrice non potesse pretendere i compensi per le riserve, ma avrebbe dovuto agire esclusivamente per il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui la società lamentava la violazione degli artt. 1453, 1458 e 1218 c.c. per la mancata autorizzazione delle varianti. Il motivo è ritenuto inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso il diritto al compenso per i lavori extra-contratto non autorizzati, richiamando la giurisprudenza di legittimità che subordina il compenso alla quadruplice condizione della tempestiva riserva, dell’indispensabilità in sede di collaudo, del riconoscimento da parte dell’Amministrazione e del rispetto dei limiti di spesa. Viene ribadito che il direttore dei lavori che dispone l’esecuzione di varianti non autorizzate agisce quale “falsus procurator” dell’ente.
Il secondo motivo, riguardante il travolgimento delle pretese risarcitorie, è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte chiarisce che la qualificazione della domanda è riservata al giudice di merito e che, nel caso di specie, la domanda era stata correttamente intesa come richiesta di pagamento delle riserve, non come domanda risarcitoria. La Corte conferma il principio per cui, dopo la risoluzione, non è applicabile il regime delle riserve, ma le pretese seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c., con la conseguente necessità di allegare e provare i danni.
Il terzo motivo, volto a contestare la valutazione delle prove e la mancata rinnovazione della CTU, è ritenuto inammissibile, in quanto sostanzialmente volto ad una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è invece fondato limitatamente alla mancata attribuzione della rivalutazione monetaria. La Corte, richiamando il principio secondo cui nella domanda di risarcimento per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta del danno da svalutazione, afferma che il giudice di merito deve riconoscerla anche d’ufficio, pure in grado di appello, senza configurare un’ipotesi di ultrapetizione.
La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.