Sospensione automatica della copertura per mancato pagamento del premio (Arbitro Assicurativo n. 909 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce applicazione dell’art. 1901 cod. civ. e delle condizioni generali di polizza la regola secondo cui, in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successiva, l’assicurazione è sospesa automaticamente dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell’assicuratore. L’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento del premio per l’annualità in cui si è verificato il sinistro grava sull’attore, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e non può ritenersi assolto mediante una dichiarazione dell’impresa che confermi la validità del contratto fino alla scadenza successiva, atteso che tale dichiarazione attiene all’efficacia del vincolo contrattuale e non già all’operatività delle coperture, condizionata al pagamento del premio. La rinuncia all’effetto sospensivo non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio né da comportamenti materiali, come la sottoposizione a visita medica dell’infortunato, richiedendo una volontà negoziale ricognitiva del diritto all’indennizzo e abdicativa del favorevole effetto di legge.
Il Fatto
La società ricorrente stipulava con l’impresa resistente una polizza infortuni collettiva a beneficio del proprio personale, tra cui figurava anche il legale rappresentante. La polizza, di durata annuale salvo proroga in assenza di disdetta, decorreva dalle ore 24.00 del 1° agosto 2023. La ricorrente lamentava l’illegittimo rifiuto dell’impresa di liquidare l’indennizzo per un infortunio occorso il 25 maggio 2025 al proprio legale rappresentante.
L’impresa resistente aveva negato la copertura per “premio non pagato”, deducendo l’irregolarità amministrativa della polizza alla data del sinistro per il mancato versamento del premio relativo all’annualità 1° agosto 2024 – 1° agosto 2025. La ricorrente contestava il diniego, richiamando una PEC del 25 novembre 2024 con cui l’impresa avrebbe confermato l’efficacia della polizza fino al 1° agosto 2025, e lamentava la contraddittorietà della gestione del sinistro, evidenziando che l’impresa aveva sottoposto l’infortunato a visita medica prima di opporre il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto la ricorrente attivamente legittimata quale parte stipulante del contratto, avendo proposto domande di mero accertamento. Ha altresì escluso ogni rilevanza dell’erronea indicazione della materia nel modulo di ricorso, qualificandola come mero errore materiale non incidente sulla possibilità di difesa dell’impresa.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, conforme all’art. 1901 cod. civ., secondo cui in caso di mancato pagamento del premio l’assicurazione è sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza, con riattivazione solo dal giorno del pagamento. L’effetto sospensivo opera automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione dell’assicuratore, e non risultava alcun accordo scritto idoneo a derogare alla previsione.
Il Collegio ha quindi rilevato che l’onere probatorio dell’avvenuto pagamento del premio per l’annualità in questione incombeva sulla ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e non era stato assolto. La PEC del 25 novembre 2024 è stata interpretata come mero riscontro alla richiesta di “annullamento” della polizza avanzata dalla ricorrente, i cui effetti non potevano prodursi prima della scadenza del 1° agosto 2025; la dichiarazione di efficacia del contratto fino a tale data non equivaleva ad attestazione dell’operatività delle coperture, condizionata al pagamento del premio.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 4357 del 2022), il Collegio ha escluso che potesse desumersi una rinuncia all’effetto sospensivo dalla condotta dell’impresa, non essendo stato dimostrato il pagamento tardivo del premio, né potendo la sottoposizione a visita medica dell’infortunato essere interpretata come volontà negoziale ricognitiva del diritto all’indennizzo. Il rigetto delle domande principali ha comportato anche il rigetto della domanda subordinata, volta a supplire alla carenza probatoria della ricorrente.
Nota della Redazione
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