Assicurazione RC: il giudicato sull’assenza di responsabilità esclude l’operatività della polizza (Cass. civ. Sez. 3 n. 3933 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il rischio assicurato è costituito dall’insorgenza di una responsabilità civile a carico dell’assicurato, la cui sussistenza è presupposto necessario per l’operatività della polizza. Ne consegue che, quando una sentenza passata in giudicato abbia accertato l’assenza di qualsivoglia responsabilità dell’assicurato in relazione al sinistro, difetta l’avveramento del rischio e l’assicuratore non è tenuto all’indennizzo, senza che rilevi l’eventuale natura della polizza. L’accertamento negativo della responsabilità, contenuto nel giudicato, fa stato in ogni successivo giudizio tra le parti, anche diverso da quello di danno, ove la questione pregiudiziale di diritto sia la medesima.
Il Fatto
Una società, esecutrice di lavori di scavo presso un cantiere adiacente a un edificio storico, aveva causato, secondo la ricostruzione fattuale, l’ostruzione del condotto fognario dell’edificio stesso a causa della fuoriuscita di calcestruzzo. La società, dopo aver provveduto al ripristino dei luoghi e aver denunciato il sinistro alla propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, agiva in giudizio contro l’assicuratore per ottenere l’indennizzo. Il tribunale aveva riconosciuto l’operatività della copertura ma dichiarato la pretesa prescritta; la corte d’appello, invece, escludeva la copertura sulla base del giudicato formatosi in un diverso giudizio, nel quale era stata accertata l’assenza di responsabilità della stessa società per l’evento dannoso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con i quali la società censurava la sentenza impugnata per aver escluso l’operatività della polizza valorizzando il giudicato formatosi nel giudizio promosso dal proprietario dell’edificio danneggiato. Secondo la ricorrente, l’accertamento svolto in quel giudizio riguarderebbe un diverso profilo di responsabilità, di natura colposa, mentre nel giudizio contro l’assicuratore sarebbe stata dedotta una responsabilità di natura oggettiva.
La Corte ha reputato le censure in parte inammissibili e in parte infondate. Ha osservato che il giudice d’appello non aveva operato una propria interpretazione del contratto di assicurazione, ma si era limitato a rilevare che il Tribunale di Pavia, con sentenza passata in giudicato, aveva escluso in via definitiva qualsivoglia responsabilità della società in relazione ai danni cagionati al proprietario dell’edificio. Da tale accertamento la corte territoriale aveva correttamente dedotto la mancanza di avveramento del rischio assicurato. La Suprema Corte ha precisato che, anche a voler configurare la polizza come all risk, estesa anche a una responsabilità non colposa, la questione sarebbe irrilevante, poiché la ricorrente non aveva mai invocato nei gradi di merito una propria responsabilità ex art. 2051 c.c., difficilmente configurabile nel caso di specie.
Quanto al terzo motivo, incentrato sulla dedotta operatività della polizza per le spese di difesa, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per la mancata indicazione della parte della sentenza censurata e per la sostanziale aspecificità della doglianza, non risultando alcuna statuizione, nemmeno implicita, del giudice di merito sull’operatività della garanzia.
Il quarto motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 1917, 2050 e 2051 c.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente non coglieva la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata sul significato attribuito alla cosa giudicata formatasi in esito alla sentenza del Tribunale di Pavia. Infine, il quinto motivo è stato respinto, non configurando l’offerta di indennizzo un fatto storico decisivo e non risultando introdotta nei gradi di merito la questione relativa all’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c..
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Nota della Redazione
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