Presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 cod. civ. e legittimazione passiva dell’intermediario MGA (Arbitro Assicurativo n. 849 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del RUI che, in qualità di Managing General Agent (MGA), abbia gestito operativamente il sinistro per conto dell’impresa, è legittimato passivamente avverso la domanda di rivalutazione della dinamica dell’incidente e del riparto di responsabilità, trattandosi di attività direttamente riferibile all’intermediario. La legittimazione passiva non si estende invece alla domanda di pagamento dell’indennizzo, la cui obbligazione resta in capo all’impresa di assicurazione. In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di corresponsabilità paritaria di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ. può essere superata solo mediante prova del diverso apporto causale, da apprezzarsi secondo le regole di cui all’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente, coinvolta in un incidente stradale in data 20 novembre 2025, contestava la valutazione dell’intermediario che, applicando la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., le aveva attribuito una responsabilità del 50% con proporzionale riduzione dell’indennizzo. L’intermediario eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver operato soltanto in forza di mandato conferito dall’impresa, e l’inammissibilità del ricorso per la necessità di accertamenti tecnici non esperibili nel procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’intermediario, iscritto nella sezione A del RUI e operante quale MGA in forza di mandato comprendente la gestione e valutazione del sinistro, non assume il rischio assicurativo ma amplia l’area delle attività direttamente riferibili alla propria esecuzione del mandato. La domanda di riesame della valutazione della dinamica e del riparto di responsabilità ha ad oggetto un comportamento riferibile all’intermediario, che pertanto è legittimato passivamente; diversa conclusione varrebbe solo per la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo, la cui titolarità resta dell’impresa.
Quanto all’eccezione di inammissibilità ex art. 11, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 215/2024, il Collegio l’ha respinta ritenendo il materiale probatorio allegato sufficiente a decidere la controversia secondo le disposizioni applicabili, senza necessità di accertamenti istruttori non consentiti ai sensi dell’art. 3, comma 3, del medesimo Decreto.
Nel merito, il Collegio ha evidenziato che la dinamica emergente dagli atti lascia emergere l’apporto causale di entrambi i conducenti: la ricorrente non circolava sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine come prescrive l’art. 143, comma 1, cod. str., mentre l’altro veicolo occupava una posizione in cui, con l’ordinaria diligenza, non avrebbe dovuto trovarsi. Entrambe le condotte, tenute in violazione del codice della strada, rendono applicabile la presunzione di corresponsabilità paritaria.
Per superare tale presunzione, la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova del diverso apporto causale, onere non assolto né mediante la documentazione fotografica né tramite il verbale della Polizia municipale, limitato alle dichiarazioni dei conducenti e privo di valutazioni decisive. In assenza di elementi utili ad apprezzare il diverso contributo causale, il Collegio ha applicato la presunzione ex art. 2054, comma 2, cod. civ. e ha respinto il ricorso.
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Nota della Redazione
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