Incombenza istruttoria sul giudizio di inidoneità sanitaria nel concorso per Allievi Marescialli (TAR Lazio n. 14380 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avverso il giudizio di inidoneità sanitaria reso in sede di concorso pubblico, il giudice, ove ritenga necessario verificare la sussistenza dell’interesse alla decisione, può disporre d’ufficio un incombente istruttorio finalizzato ad acquisire una documentata relazione sullo stato di avanzamento della procedura selettiva. L’istruttoria è volta in particolare ad accertare la data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito, presupposto indefettibile per valutare l’attualità dell’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto impugnato. Il termine assegnato per l’adempimento e la conseguente fissazione di una nuova udienza costituiscono strumenti processuali funzionali al pieno dispiegamento del contraddittorio e alla completezza del materiale conoscitivo.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il verbale con cui la Commissione per gli Accertamenti Psico Fisici aveva espresso nei suoi confronti il giudizio di inidoneità, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nella camera di consiglio del 26 agosto 2026, ravvisava la necessità di acquisire elementi conoscitivi essenziali ai fini della decisione. In particolare, il Collegio ha ritenuto di dover verificare lo stato di avanzamento della procedura selettiva nell’ambito della quale era stata adottata la determinazione di esclusione contestata.
L’incombente istruttorio è stato disposto nei confronti del Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, al quale è stato richiesto di depositare una documentata relazione di chiarimenti. Oggetto della richiesta è la specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e il deposito in giudizio del relativo atto.
La verifica richiesta assume rilievo centrale ai fini della valutazione della persistenza dell’interesse alla decisione: ove la graduatoria finale fosse già stata pubblicata, potrebbe infatti risultare attenuato o comunque diversamente configurabile l’interesse del ricorrente all’annullamento del giudizio di inidoneità. Il Collegio ha conseguentemente assegnato il termine di trenta giorni per l’adempimento, dalla comunicazione dell’ordinanza, e ha fissato la prosecuzione della trattazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.
Il provvedimento si caratterizza per la finalizzazione dell’istruttoria alla completa delibazione del thema decidendum, in una prospettiva di economia processuale e di effettività della tutela. L’ordinanza, infine, contiene la prescrizione di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, in applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.