Integrazione retta RSA e divieto di criteri comunali derogatori all’ISEE (TAR Veneto n. 1683 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina statale sull’ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 costituisce l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni sociali agevolate, non essendo consentito al Comune introdurre criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva. È pertanto illegittima la norma regolamentare che, in presenza di beni immobili, configuri l’integrazione della retta come mera anticipazione sottoposta a restituzione e ne subordini l’erogazione alla costituzione di ipoteca volontaria, poiché attribuisce a una componente patrimoniale già valorizzata nell’indicatore un’autonoma efficacia preclusiva non prevista dalla legge. È altresì illegittima la disposizione che computi l’indennità di accompagnamento tra le risorse economiche del beneficiario, in contrasto con l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, norma primaria immediatamente cogente che esclude i trattamenti connessi alla disabilità dalla determinazione dell’ISEE.
Il Fatto
Una persona anziana non autosufficiente, ospite di una struttura residenziale, chiedeva al Comune di Venezia l’integrazione economica della quota alberghiera della retta ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, evidenziando che il costo della retta eccedeva la soglia massima di compartecipazione desumibile dal proprio ISEE. Il Comune rigettava l’istanza rilevando che, in presenza di beni immobili, il Regolamento comunale consente solo l’anticipazione delle somme subordinata alla costituzione di ipoteca volontaria, e che la somma indicata per le spese personali era stata quantificata in via forfettaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto, richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, rammenta che l’ISEE rappresenta il livello essenziale delle prestazioni ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore costituiscono livello essenziale delle prestazioni. Il Comune, nel subordinare il beneficio alla mancanza di beni immobili, ha introdotto un criterio ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina statale, attribuendo al patrimonio immobiliare – già considerato dall’ISEE – una diversa e autonoma efficacia preclusiva. Il Collegio annulla pertanto gli artt. 2, comma 2, lett. b), e 11 del Regolamento, che configurano il contributo come anticipazione soggetta a restituzione e ipoteca.
La Corte ritiene inoltre illegittimo l’art. 8 del Regolamento laddove include l’indennità di accompagnamento nel calcolo della capacità contributiva, in contrasto con l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, che esclude i trattamenti connessi alla disabilità dalla determinazione dell’ISEE. La norma regolamentare è anche illegittima nella parte in cui espunge le piccole spese personali solo per gli anziani senza figli, violando gli artt. 2, 3 e 6 del d.P.C.M. n. 159/2013, che calcolano la capacità economica con riferimento al nucleo familiare. Il TAR dichiara altresì illegittima la delibera che fissava la retta di riferimento in Euro 60,00 giornalieri, per carenza istruttoria, e il diniego che escludeva qualsiasi rilievo alle spese personali.
La sentenza accoglie anche il secondo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi, che avrebbe consentito alla ricorrente di rappresentare l’orientamento giurisprudenziale favorevole. Il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati, e il Comune dovrà rideterminare la quota di compartecipazione assumendo a proprio carico la parte residua.
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Nota della Redazione
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