Modifiche al regolamento AIR: nuove valutazioni di impatto generazionale e di genere (Cons. Stato n. 1247 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto generazionale (VIG) e la valutazione di impatto di genere (VIGE), introdotte dall’art. 4 e dall’art. 6 della legge n. 167/2025, integrano l’analisi di impatto della regolamentazione; il relativo regolamento attuativo può essere adottato anche dopo la scadenza del termine legislativo, non essendo questo perentorio. In materia di pareri, il potere di concerto è una fondamentale attribuzione del Ministro, esercitabile per delega di firma volta a volta documentata. La VIG non si applica ai decreti-legge solo in via tendenziale, dovendo comunque essere effettuata in caso di impatti significativi. La verifica finanziaria della relazione tecnica costituisce un ineludibile adempimento procedimentale.

Il Fatto

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al d.P.C.m. n. 169/2017, che disciplina l’analisi di impatto della regolamentazione, la verifica di impatto della regolamentazione e la consultazione. L’intervento normativo mira a dare attuazione alla legge n. 167/2025, introducendo la valutazione di impatto generazionale e quella di impatto di genere, nonché a razionalizzare i processi di better regulation, con particolare riguardo alla digitalizzazione della programmazione normativa e al coordinamento con la fase ascendente del diritto dell’Unione europea.

La Motivazione della Corte

La Sezione consultiva ritiene che il mancato rispetto del termine di centottanta giorni per l’adozione del regolamento attuativo della VIG non configuri un ostacolo, trattandosi di termine non perentorio, in quanto un termine cogente per l’esercizio della potestà normativa è previsto espressamente solo per i decreti legislativi delegati. Inoltre, il potere di concertazione normativa, esercitato nel caso di specie dal capo di gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani su delega, deve essere sempre documentato per ragioni di certezza formale e sostanziale.

In merito alla VIG, il Collegio evidenzia che l’esclusione dei decreti-legge dall’ambito di applicazione, prevista dallo schema, è in contrasto con la norma primaria che la configura come tendenziale. Si suggerisce, pertanto, di reintegrare i decreti-legge nell’esame preliminare, attivando la fase di approfondimento solo in presenza di impatti significativi. Viene altresì segnalata l’opportunità di espungere la lettera g-bis) dell’art. 8, comma 2, ritenuta distonica e circolare, e di coordinare la disciplina della VIG con l’Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi.

Con riguardo alla VIGE, pur ritenendo corretta l’impostazione, la Sezione suggerisce una definizione più dettagliata dei criteri e delle fasi procedimentali, nonché un coordinamento con il bilancio di genere. Viene evidenziata l’omissione, nell’art. 1 del regolamento, del riferimento alla valutazione di impatto di genere, da colmare.

Quanto alle ulteriori modifiche, il parere si sofferma sui nuovi casi di esclusione e sulla rimodulazione dell’esenzione dall’AIR, suggerendo di espungere l’esonero per gli interventi di mera proroga di termini e di preservare la misurabilità degli impatti nella semplificazione dell’istruttoria per i decreti-legge. Infine, si raccomanda di acquisire la verifica finanziaria della Ragioneria generale dello Stato, in quanto adempimento procedimentale ineludibile, ancorché in via postuma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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