Omicidio stradale: la diversa modulazione del profilo di colpa contestato non integra mutamento del fatto (Cass. pen. Sez. IV n. 5223 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, a quello originariamente contestato non vale a realizzare una diversità o immutazione del fatto, né a sostenere il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, quando la condotta contestata rimane la stessa. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU non è consentito, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. Il travisamento della prova non è deducibile quando la censura solleciti una rilettura del valore dimostrativo degli elementi probatori, risolvendosi in una non consentita rivalutazione del merito. Il conducente che impegna un crocevia deve prefigurarsi anche la condotta imprudente degli altri conducenti, essendo tale accadimento rientrante nella normale prevedibilità, con conseguente limite al principio dell’affidamento.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. per aver cagionato, alla guida della propria autovettura, la morte di una persona, avendo impegnato un’intersezione regolata da semaforo a una velocità più che doppia rispetto al limite consentito. Il Tribunale, previo riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., per il concorso di colpa della vittima, aveva condannato l’imputata alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte di appello ha confermato la decisione, rigettando le doglianze relative alla mancata correlazione tra accusa e decisione, alla valutazione delle prove e al mancato espletamento di una perizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Nel capo di imputazione si contestava alla ricorrente di aver impegnato l’incrocio con velocità doppia rispetto a quella consentita e senza rispettare i segnali semaforici; in esito al dibattimento, era emerso che la luce semaforica per l’imputata era verde, profilo di colpa poi escluso con conseguente riconoscimento del concorso di colpa della vittima. Il Collegio ha precisato che, in tal caso, si è in presenza di una diversa modulazione del profilo già contestato, non di un radicale mutamento del fatto, richiamando il principio per cui la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa non determina la violazione del contraddittorio. Ha inoltre ribadito che la dedotta violazione di norme costituzionali o convenzionali non è proponibile come motivo di ricorso.
Il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la ricorrente, pur formalmente deducendo il travisamento, ha sollecitato una diversa valutazione dell’attitudine dimostrativa della prova, funzionale a una differente ricostruzione del sinistro. Il travisamento, ha chiarito il Collegio, non costituisce lo strumento per valutare nel merito la prova, ma solo per saggiare la tenuta della motivazione, e non è deducibile quando manca il requisito della decisività, non essendo indicate le ragioni per cui l’atto probatorio comprometterebbe l’intera coerenza del provvedimento impugnato.
Quanto alla prevedibilità dell’evento, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il conducente, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche la condotta imprudente altrui, essendo tale evenienza nella normale prevedibilità; ne consegue il limite al principio dell’affidamento, che trova eccezione quando il comportamento imprudente del terzo sia prevedibile. La doglianza relativa alla mancata concretizzazione del rischio è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo l’impatto con il veicolo che percorreva l’opposto senso di marcia la diretta concretizzazione del rischio che le regole violate miravano a evitare. Il ricorso è stato infine ritenuto aspecifico in punto di evitabilità dell’evento, mancando il confronto con la motivazione che aveva evidenziato come, alla velocità consentita, l’imputata sarebbe stata in grado di arrestare il veicolo.
Il terzo motivo, relativo alla mancata assunzione di una perizia, è stato giudicato infondato. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine svolta in primo grado ed è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva valutato la completezza della piattaforma probatoria, e la perizia era volta ad accertamenti di carattere tipicamente giurisdizionale, quali il grado di colpa della vittima, già valutato ai fini del trattamento sanzionatorio.
Il quarto motivo, concernente la pretesa attribuzione di valore di prova legale ai dati della scatola nera, è stato ritenuto aspecifico. I giudici di merito non avevano introdotto alcuna prova legale, ma avevano ritenuto che il valore della velocità restituito dal dispositivo, analizzato dal consulente, avesse trovato conferma nello stato dei veicoli coinvolti. Il richiamo all’art. 145-bis d.lgs. n. 209/2005 è stato quindi ritenuto irrilevante, essendo stato chiarito che il dato proveniva dal sensore accelerometrico e non dal sistema g.p.s., e che il margine di tolleranza è previsto per le apparecchiature destinate al controllo dei limiti di velocità. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Nota della Redazione
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