Misura cautelare e imputato che non conosce l’italiano: l’avviso di udienza di riesame non va tradotto, l’ordinanza non tradotta e’ nulla solo se lede in concreto la difesa (Cass. pen. 5447/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 5447 del 2026 (camera di consiglio del 17 dicembre 2025, R.G.N. 31946/2025) – Presidente Vito Di Nicola, Relatore Stefano Corbetta.
Il principio di diritto
In tema di misure cautelari personali nei confronti dell’indagato che non conosce la lingua italiana: l’omessa traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame non integra alcuna nullità, poiché tale avviso non rientra tra gli atti da tradurre obbligatoriamente (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.) e non svolge una funzione informativa sulle accuse. La traduzione orale d’urgenza dell’ordinanza cautelare (art. 51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.) ha funzione integrativa e non sostitutiva delle garanzie dell’art. 143 cod. proc. pen.; l’omessa o intempestiva traduzione scritta dell’ordinanza genetica da’ luogo a nullità a regime intermedio, deducibile con il riesame soltanto a condizione che sia allegato un interesse attuale e concreto, cioè un effettivo pregiudizio del diritto di difesa. La valutazione sull’attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 cod. proc. pen.), se congruamente motivata, e’ insindacabile in cassazione.
Il fatto
In sede di rinvio disposto dalla Cassazione, il Tribunale di Salerno, quale giudice del riesame, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). L’indagato, che non conosce la lingua italiana, ricorreva per cassazione con tre motivi: la mancata traduzione, in lingua a lui nota, del decreto di fissazione dell’udienza camerale; la nullità dell’ordinanza cautelare genetica per omessa traduzione scritta; l’assenza di attualità del pericolo di reiterazione.
La motivazione
Sul primo motivo, la Corte conferma che l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame non e’ incluso tra gli atti la cui traduzione e’ obbligatoria ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. e non svolge una funzione informativa sulle accuse, contenendo solo la data dell’udienza fissata sul gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore. La relativa questione di legittimità costituzionale e’ manifestamente infondata, essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di avvalersi gratuitamente di un interprete. Dall’omessa traduzione di quell’avviso non deriva perciò alcuna conseguenza processuale.
Sul secondo motivo, la Corte muove dal principio affermato dalla sentenza rescindente: la traduzione orale d’urgenza dell’ordinanza cautelare (art. 51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.) ha funzione integrativa, non sostitutiva, delle garanzie dell’art. 143 cod. proc. pen.; l’omessa o intempestiva traduzione scritta dell’ordinanza genetica da’ luogo a nullità a regime intermedio, deducibile con il riesame solo se si alleghi un interesse attuale e concreto, cioè un effettivo pregiudizio del diritto di difesa. Nel caso concreto il motivo e’ inammissibile per mancanza di interesse: in sede di rinvio la difesa non aveva motivato l’interesse a ricorrere e, nelle more, l’indagato era comunque venuto a conoscenza dell’ordinanza tradotta; il ricorso era, in ogni caso, generico.
Sul terzo motivo, inammissibile e comunque manifestamente infondato, la Corte rileva che il Tribunale aveva congruamente motivato l’attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando la recente commissione del fatto, le modalità della condotta, il quantitativo di sostanza sequestrata e il materiale per il confezionamento delle dosi, oltre alle condizioni economiche dell’indagato. Anche la scelta degli arresti domiciliari, in luogo di una misura non detentiva, era motivata in modo immune da illogicità manifesta. Il ricorso e’ stato rigettato.
Implicazioni pratiche
Per la difesa dell’imputato che non conosce l’italiano la pronuncia fissa confini netti. La tutela linguistica copre gli atti che veicolano l’accusa, non l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame, che si limita a comunicare la data del gravame già proposto dalla parte. L’omessa traduzione scritta dell’ordinanza cautelare non e’ una nullità automatica: chi la eccepisce deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale al diritto di difesa, tanto più quando sia intervenuta una traduzione orale d’urgenza o l’atto tradotto sia poi pervenuto all’interessato. Sul fronte cautelare, si conferma che la motivazione sul pericolo di reiterazione, se congrua, non e’ rivedibile in cassazione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF