Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e mancata correlazione con la sentenza impugnata (Cass. pen. n. 32137 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione delle doglianze già dedotte con l’atto di appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado. La mancanza di specificità ricorre allorché difetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure prospettate, con conseguente omissione di una critica effettiva e mirata alla motivazione della sentenza. La sanzione dell’inammissibilità consegue altresì quando i motivi non si confrontino con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e si traducano in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell’individuazione di specifici vizi della decisione censurata.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22/01/2026, aveva confermato la decisione di primo grado nei confronti di due imputati, condannati in relazione ai reati loro ascritti. Avverso tale pronuncia, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo una pluralità di motivi di doglianza.
Con il primo e il secondo motivo, i ricorrenti hanno riproposto le medesime censure già formulate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Con il terzo motivo, è stata altresì dedotta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., questione anch’essa già devoluta al giudice di secondo grado e da questi esaminata e disattesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili per difetto di specificità. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a reiterare le medesime doglianze già dedotte con l’atto di appello, senza indicare specifici vizi della decisione censurata e senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. Tale critica soltanto apparente non assolve la funzione propria del ricorso per cassazione, che deve essere diretta all’individuazione di specifici vizi della decisione.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la questione era già stata devoluta al giudice d’appello e da questi esaminata e disattesa con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. Anche in questo caso, la riproposizione della questione non è accompagnata da una critica effettiva alla decisione impugnata.
La Corte ha quindi richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancanza di specificità del motivo, cui l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell’inammissibilità, ricorre allorché difetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure prospettate dal ricorrente. La conseguente omissione di una critica effettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata determina la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
In ragione di ciò, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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