Bancarotta documentale specifica: dolo desumibile da ulteriori indici di fraudolenza (Cass. pen. Sez. V n. 23849 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale specifica, integrata dalla distruzione, sottrazione o occultamento delle scritture contabili, postula il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. Tale finalità non può essere desunta dalla sola scomparsa dei libri contabili, perché questa costituisce l’evento fenomenico dell’elemento oggettivo del reato. Occorre che la prova del dolo risulti radicata su circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la ratio della condotta alla luce del concreto rapporto del fallito con la vita economica dell’impresa. La fattispecie specifica si distingue da quella generica, a dolo generico, che presuppone un accertamento compiuto sui libri effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari.
Il Fatto
La vicenda concerne il fallimento di una società dichiarato il 16 novembre 2018. Il ricorrente, amministratore unico e socio, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per avere distrutto, sottratto o occultato le scritture contabili, con il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e precludendo la ricostruzione della sorte di rilevanti poste attive.
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con cui denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo. La Procura generale ha concluso per l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due ipotesi di bancarotta documentale. La fattispecie specifica, contestata nel caso concreto, consiste nella fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari e richiede il dolo specifico. Quella generica, invece, si realizza quando i libri sono tenuti in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e integra un’ipotesi a dolo generico. I precedenti richiamati — Sez. V n. 18320 del 2019, Sez. V n. 11115 del 2015, Sez. V n. 25432 del 2012, Sez. V n. 32173 del 2009 — confermano la configurazione autonoma della fattispecie.
Il principio centrale affermato è che gli elementi dai quali desumere il dolo non possono coincidere con la scomparsa dei libri o con l’irregolare tenuta degli stessi. Tali evenienze rappresentano solo gli eventi fenomenici dai quali dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo. Il dolo, pertanto, deve radicarsi su circostanze di fatto ulteriori, capaci di illuminare la ratio degli eventi in relazione alla finalità di profitto o di pregiudizio ai creditori.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha individuato una pluralità di indici di fraudolenza. Ha valorizzato la qualità di amministratore unico e socio rivestita per quasi cinque anni, ritenuta incompatibile con la tesi del prestanome; gli atti di gestione diretta (trasferimento della sede sociale, deposito dei bilanci, presentazione delle dichiarazioni fiscali, stipulazione di un mutuo sociale garantito da fideiussione personale); e il fatto che dal bilancio risultavano poste attive di cui non è stata rinvenuta traccia in sede fallimentare. Tali circostanze, secondo la Corte, hanno indotto alla conclusione che la mancata consegna delle scritture sia stata funzionale a impedire la verifica del patrimonio sociale.
La Corte respinge le censure difensive. Il corretto deposito dei bilanci non è dirimente, perché costituisce un adempimento non esaustivo e non garantisce l’immunità dall’accusa; anzi, proprio il mancato deposito ha impedito di verificare l’esattezza dei dati di bilancio e di valutare eventuali azioni revocatorie. Irrilevante è anche l’assenza di prova sulla ricezione della richiesta del curatore, poiché la documentazione non risulta depositata neppure in giudizio. Quanto alla fideiussione personale sul mutuo, la Corte territoriale ha collegato il mancato deposito alla dispersione di quella somma.
La sentenza impugnata ha delineato elementi di contesto con i quali il ricorso non si è confrontato. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto, che trasformerebbe la Corte in un ulteriore giudice del merito — come ribadito dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, n. 24 del 1999, n. 47289 del 2003 e n. 8825 del 2016. È mancato l’ineludibile dialogo critico con gli snodi argomentativi della Corte territoriale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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