Usura: la dichiarazione della persona offesa regge senza riscontri obbligatori (Cass. pen. n. 32106 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati di usura ed estorsione, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del racconto, sottoposti a un vaglio più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato alle dichiarazioni di qualsiasi testimone. L’eventuale riscontro con altri elementi costituisce un’opportunità, non una necessità, e la relativa valutazione è questione di fatto insindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni. L’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due soggetti agenti sul luogo e al momento della violenza o della minaccia.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli dichiarava l’imputato colpevole del reato di usura continuata, condannandolo alle pene di legge. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione, rigettando le richieste difensive di rinnovazione istruttoria finalizzate all’acquisizione di un file audiovisivo e alla testimonianza del fratello della persona offesa, volte a dimostrare che i rapporti tra le parti erano riconducibili esclusivamente alla compravendita di oggetti in oro. L’imputato ricorreva per cassazione articolando quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria. Il giudice d’appello può rigettare implicitamente la richiesta di nuova prova quando la motivazione della decisione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva puntualmente indicato i riscontri alle dichiarazioni accusatorie, tra cui la consegna monitorata di denaro, la mazza da baseball e il biglietto con l’indicazione della somma dovuta.
Quanto all’aggravante delle più persone riunite, la Corte ha precisato che il requisito della simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due soggetti agenti risultava integrato sulla base del dato contenuto nella sentenza di primo grado: in occasione del pagamento di una rata, la persona offesa era stata invitata a salire a bordo dell’autovettura dell’imputato, il quale si trovava in compagnia di un altro soggetto. La mancata identificazione del correo è irrilevante ai fini dell’integrazione dell’aggravante.
In relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha condiviso l’orientamento per cui le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alla persona offesa, le cui dichiarazioni possono fondare da sole la condanna previo vaglio rafforzato di credibilità e attendibilità. La Corte territoriale aveva congruamente giustificato le imprecisioni della vittima con lo stato emotivo tipico di chi subisce usura, e la dicitura “INT” presente negli appunti, unitamente alla parola “interessi” scritta per intero, costituiva valido elemento di riscontro.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche: è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., e un dato polivalente, come la gravità della condotta, può essere legittimamente utilizzato sotto diversi profili senza violare il principio del ne bis in idem. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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