Rinnovazione della perizia in appello e prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. II n. 40443 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, disciplinata dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., comprende tutte le prove previste dal libro III del codice, ivi inclusa la perizia sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato. Il giudice di appello dispone la rinnovazione solo quando non ritiene di poter decidere allo stato degli atti. Il rigetto della richiesta è censurabile in cassazione quando la motivazione, oltre che logicamente e congruamente formulata, non sia fondata su un travisamento delle risultanze documentali, tale da inficiare la coerenza e la logicità della decisione. Una volta accertata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza del ricorso, il giudice di legittimità deve rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, comma 2, numero 3, cod. pen., per aver danneggiato beni dell’amministrazione penitenziaria all’interno dell’istituto ove era recluso. Il 10.11.2016 risale la data dei fatti. La Corte di appello ha confermato la condanna, rigettando la richiesta della difesa di disporre una nuova perizia psichiatrica.

Nel giudizio di primo grado era stata disposta perizia, che aveva concluso per la piena capacità dell’imputato. La difesa aveva però prodotto una consulenza di altro procedimento, che aveva invece escluso l’imputabilità. La Corte di appello aveva respinto la richiesta con motivazione ritenuta superficiale. Il ricorrente ha impugnato per violazione degli artt. 88-89 cod. pen. e vizio motivazionale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla regola dell’art. 603 cod. proc. pen.: la rinnovazione dell’istruttoria in appello è subordinata alla richiesta di parte e alla condizione che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti. Richiamando un orientamento consolidato (Sez. III n. 4646 del 1999; Sez. I n. 11168 del 2019; Sez. III n. 7259 del 2017), si afferma che la rinnovazione comprende anche la perizia sull’imputabilità, ma che il rigetto, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto.

La Corte verifica poi il percorso argomentativo della sentenza di appello. I giudici di merito avevano ritenuto irrilevante la consulenza relativa ai fatti del 2019, in quanto distanti da quelli del 2016: affermazione giudicata logica e condivisibile. Avevano poi ritenuto irrilevante anche la perizia del procedimento per tentato omicidio del 2016, sul presupposto che dall’esito del giudizio emergesse una piena capacità dell’imputato.

Su quest’ultimo punto la Corte rileva il travisamento. Dal certificato penale in atti emerge che per il tentato omicidio del 2016 l’imputato era stato sì condannato, ma con la diminuente dell’art. 89 cod. pen., dunque riconosciuto parzialmente incapace per fatti commessi appena cinque mesi prima di quelli oggetto del procedimento.

Il travisamento è quindi idoneo a mettere in dubbio la coerenza e la logicità della decisione, sicché il motivo non è manifestamente infondato e il ricorso è ammissibile. Ciò comporta la valida instaurazione del rapporto processuale.

Una volta affermata l’ammissibilità, la Corte procede d’ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e rileva che il reato è estinto per prescrizione. Per il danneggiamento aggravato, non essendo contestata la recidiva qualificata, il termine di prescrizione è di sei anni (art. 157 cod. pen.) e quello massimo di sette anni e sei mesi (art. 161 cod. pen.). Esclusa l’applicabilità della legge n. 103/2017 per la data dei fatti, e computate le sospensioni di primo grado pari a 323 giorni, la prescrizione è maturata il 29.03.2025. La decisione è pertanto di annullamento senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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