Definizione agevolata 2018: i nove mesi di sospensione si sommano al termine lungo con la pausa feriale (Cass. civ. Sez. V n. 3210 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all’art. 327 c.p.c. – ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 – con l’ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione. (Rv. 678013-01)
Il Fatto
Una contribuente, socia al 97,25% di una società a ristretta base partecipativa, riceveva un avviso di accertamento IRPEF per il 2012 fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società, il cui avviso era divenuto definitivo per mancata impugnazione. La Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con sentenza depositata il 27 luglio 2018 e mai notificata, accoglieva il ricorso per carenza di prova della distribuzione.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello con atto notificato il 27 novembre 2019, avvalendosi della sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 per le controversie definibili in via agevolata. La contribuente eccepiva la tardività: secondo lei la sospensione straordinaria non era cumulabile con quella feriale, e il termine era scaduto il 27 ottobre 2019. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo applicabile la sola sospensione di nove mesi e richiamando i precedenti secondo cui la sua durata resta tale anche quando vi si sovrappone il periodo feriale. L’Agenzia ricorreva in Cassazione con un unico motivo; la contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il motivo. L’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 sospende per nove mesi i termini di impugnazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sulla base della mera proponibilità della domanda di definizione agevolata nelle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. La giurisprudenza di legittimità ha effettivamente escluso il cumulo tra questa sospensione straordinaria e la sospensione feriale dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, ma solo nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei rispettivi periodi (Cass. n. 28398/2021, n. 8681/2021, n. 10252/2020, n. 12488/2021). Nello stesso senso la circolare dell’Agenzia n. 6 del 2019, secondo cui la sospensione resta di nove mesi anche quando si sovrappone al periodo feriale.
Il giudice d’appello ha però applicato questo principio a un caso diverso. Per la sentenza depositata il 27 luglio 2018 il termine lungo di sei mesi dell’art. 327 c.p.c., maggiorato dei trentuno giorni di sospensione feriale del 2018, scadeva il 27 febbraio 2019, cioè all’interno della finestra prevista dalla norma. A quel termine, così calcolato, si aggiungono per intero i nove mesi di sospensione straordinaria, che portano la scadenza al 27 novembre 2019. La sospensione feriale del 2018 opera sul termine naturale di impugnazione, non sul periodo di sospensione straordinaria: tra i due periodi non c’è sovrapposizione cronologica, e quindi non si pone alcun problema di cumulo. Ciò che non si può aggiungere è invece l’ulteriore sospensione feriale del 2019, che si sovrappone parzialmente ai nove mesi.
L’appello notificato il 27 novembre 2019 era dunque tempestivo. La Corte formula il principio di diritto secondo cui la sospensione straordinaria dell’art. 6, comma 11, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove esso scada, compresa la sospensione feriale, tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, con i nove mesi previsti dalla disposizione, non essendovi in tal caso sovrapposizione dei periodi.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito dell’appello dell’Agenzia, non affrontato per l’erronea pronuncia in rito, e regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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