Danni da talidomide: l’indennizzo di legge si scomputa dal risarcimento dovuto dal Ministero (Cass. civ. Sez. III n. 3012 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danni da somministrazione di talidomide, l’art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. deve essere riconosciuto solo in misura residuale rispetto ai pregiudizi non ristorati dall’importo dovuto (percepito o percipiendo) a titolo di indennizzo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. (Rv. 677705-01)

Il Fatto

Una donna nata con focomelia degli arti superiori, dovuta all’assunzione da parte della madre, durante la gravidanza, di un farmaco contenente talidomide, aveva citato nel 2016 il Ministero della Salute davanti al Tribunale di Torino, chiedendo il risarcimento ex art. 2043 c.c. per non avere il Ministero impedito il commercio in Italia di quei farmaci.

Con sentenza non definitiva del 2019 il Tribunale aveva accertato la responsabilità del Ministero, respinto l’eccezione di prescrizione e, in motivazione, quantificato il danno non patrimoniale con le tabelle di Milano, rimettendo la causa in istruttoria per acquisire l’importo dell’indennizzo percepito e da percepire ai sensi della l. n. 244/2007. Con la sentenza definitiva del 2021 la domanda era stata rigettata, con compensazione delle spese. Il Ministero aveva appellato subito la sentenza non definitiva; la danneggiata aveva appellato quella definitiva. La Corte d’appello di Torino, riuniti i giudizi, ha respinto l’appello della danneggiata, ritenendo formato il giudicato interno sulla quantificazione del danno e legittima la compensazione con l’indennizzo, con assorbimento dell’appello del Ministero.

La danneggiata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite. Il Ministero ha resistito. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 3975/2025.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla violazione dell’art. 323 c.p.c., è infondato. L’interpretazione del giudicato, interno o esterno, va condotta alla luce sia del dispositivo sia della motivazione (Cass. n. 19252/2018; n. 25698/2025): la sentenza non definitiva conteneva in motivazione la specifica quantificazione del danno non patrimoniale e, non impugnata immediatamente dalla danneggiata, su quel punto è divenuta definitiva. La mancanza di una condanna generica è irrilevante, non essendo stata neppure richiesta.

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte osserva anzitutto che la compensatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, perché riguarda una componente negativa del danno e non un fatto impeditivo o estintivo del diritto (Cass. n. 6278/1990). Nel merito, la Terza Sezione richiama l’orientamento formatosi sull’indennizzo della l. n. 210/1992 per i danni da emotrasfusione, compensabile con il risarcimento ex art. 2043 c.c. per evitare che il Ministero sopporti due attribuzioni patrimoniali per lo stesso fatto (Cass. n. 8532/2020; n. 2840/2024), e i criteri fissati dalle Sezioni Unite del 2018 (nn. 12564-12567): il diffalco opera quando risarcimento e indennizzo sono dovuti dallo stesso soggetto e il vantaggio è destinato a rimuovere lo stesso tipo di pregiudizio, mentre non opera se deriva da scelte autonome del danneggiato o da acquisto iure hereditario.

Nel caso della sindrome da talidomide ricorrono sia l’unicità dell’obbligato sia la finalità di ristoro del medesimo pregiudizio, dato che l’indennizzo è parametrato all’entità e al tipo di danno. La Corte costituzionale (sent. n. 293/2011) ha già equiparato il fondamento di questo indennizzo a quello della l. n. 210/1992. La clausola «rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito», contenuta nell’art. 2, comma 363, l. n. 244/2007, va quindi letta nel senso che il risarcimento spetta nella misura in cui i profili di danno non siano già integralmente ristorati dall’indennizzo, per evitare un’ingiusta locupletazione. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate, trattandosi di questione affrontata per la prima volta con riferimento alla l. n. 244/2007, con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e omissione dei dati identificativi della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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