Inammissibile il ricorso generico in materia di custodia se non si confronta con la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 5523 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione le cui censure siano estremamente generiche e non contengano un’effettiva critica mirata alla decisione impugnata, limitandosi a una mera riproposizione delle tesi difensive già svolte nei gradi di merito. L’inammissibilità ricorre altresì quando i motivi, pur richiamando formalmente l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si risolvano in ricostruzioni fattuali e in critiche alla valutazione del materiale istruttorio, senza indicare le specifiche norme violate e l’errore di sussunzione compiuto dal giudice di merito. In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, la dedotta violazione dell’art. 2051 c.c. è inammissibile se postula un riesame delle risultanze probatorie, non potendo la questione essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
Un atleta, mentre disputava una partita di calcio a cinque presso l’impianto sportivo gestito da una società, cadeva a terra e urtava contro una rete da tennis arrotolata attorno a tubi in ferro collocati a ridosso del campo. Il danneggiato conveniva in giudizio la società, individuandola come custode ex art. 2051 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento delle somme richieste. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione della società, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla dedotta insussistenza della responsabilità della società ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Il primo motivo concerneva l’assenza del nesso causale per l’intervento di un fatto del terzo, mentre il secondo verteva sull’accettazione del rischio da parte del danneggiato.
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità delle censure per la loro estrema genericità, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.. I motivi, infatti, costituivano un mero dissenso rispetto al rigetto dell’appello e una riproposizione delle tesi già svolte nei gradi di merito, senza un puntuale confronto con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata.
Un ulteriore concorrente profilo di inammissibilità è stato individuato nella mancata indicazione delle specifiche norme di diritto che sarebbero state violate e del modo in cui la Corte territoriale se ne sarebbe discostata. I motivi, pur richiamando formalmente l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si risolvevano prevalentemente in ricostruzioni fattuali e in critiche alla valutazione del materiale istruttorio, senza corrispondere al paradigma della denuncia di violazione di legge.
Quanto al primo motivo, la Corte ha inoltre rilevato la mancata dimostrazione che la questione del contatto vietato fosse stata introdotta e devoluta al giudice di appello, rendendo la questione nuova e, come tale, inammissibile. Per il secondo motivo, la Corte ha evidenziato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., trattandosi di vizio di motivazione dedotto avverso una sentenza di “doppia conforme” e, in ogni caso, la censura tendeva a un sindacato sulla valutazione delle prove, estraneo al giudizio di legittimità.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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