Silenzio e inammissibilità della domanda di riperimetrazione del parco (TAR Puglia n. 966 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall’Ente Parco sull’istanza di riperimetrazione dell’area protetta, allorché la perimetrazione sia stata definita in via definitiva da un decreto del Presidente della Repubblica non tempestivamente impugnato. La domanda giurisdizionale finalizzata alla declaratoria di illegittimità del silenzio non può surrettiziamente consentire alla parte privata di aggirare il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto. L’inammissibilità consegue altresì alla circostanza che l’Ente Parco, pur competente ad avviare la fase istruttoria, non ha alcuna potestà deliberativa sull’istanza di modifica del territorio, il cui procedimento coinvolge una pluralità di amministrazioni e si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una cava di calcare sita all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ha diffidato il Ministero dell’Ambiente ad avviare il procedimento di modifica della perimetrazione dell’area protetta, al fine di estromettere il proprio sito estrattivo. Il Ministero ha riscontrato la diffida rappresentando la natura complessa del procedimento e rimettendo all’Ente Parco l’avvio dell’istruttoria.

La società ha quindi diffidato l’Ente Parco ad ottemperare all’ordine ministeriale e, decorso il termine di trenta giorni, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inottemperanza e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. L’Ente Parco non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso, in quanto l’amministrazione intimata si sarebbe già espressa con il DPR del 10 marzo 2004, non impugnato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile sulla base di una duplice ratio.

In primo luogo, il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, recante l’istituzione del Parco, ha conferito stabilità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo stato impugnato nei termini. L’art. 1, comma 4, del DPR 10 marzo 2004 stabilisce che il territorio del Parco è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata al decreto. La domanda giurisdizionale diretta a far valere l’illegittimità del silenzio sull’istanza di riperimetrazione non può, pertanto, aggirare il termine decadenziale di impugnazione dell’atto.

In secondo luogo, il Collegio ha rilevato che il Ministero dell’Ambiente aveva correttamente rappresentato che la modifica del territorio del Parco esige un procedimento complesso, definito dal combinato disposto dell’art. 8, comma 1, legge n. 394/1991, dell’art. 2, comma 23, legge n. 426/1998 e dell’art. 77, commi 1 e 2, d.lgs. n. 112/1998, che coinvolge Regioni, Enti locali ed Ente Parco e si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica. L’Ente Parco è esclusivamente competente ad avviare la fase istruttoria, ossia l’acquisizione della mappa degli interessi rilevanti, ma non ha alcuna potestà deliberativa e decisionale sull’istanza stessa.

Ne consegue che il ricorso avverso il contegno inerte serbato dal solo Ente gestore del Parco è inammissibile. Le spese di lite sono state compensate, sussistendo giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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