Progressione economica interna e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 935 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative a procedure selettive interne per la progressione economica all’interno della stessa area, che non comportino una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione del giudice amministrativo è infatti limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione e alle selezioni dirette all’accesso a una progressione verticale, ossia a un’area, fascia o qualifica superiore. La natura meramente economica del passaggio non è influenzata dalle modalità di svolgimento della selezione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR il provvedimento di esclusione da una procedura di selezione interna, per titoli, per la progressione economica all’interno dell’Area delle Elevate Professionalità, indetta da un’Università per il proprio personale a tempo indeterminato, nonché gli atti consequenziali, incluso il decreto di approvazione degli atti della procedura.
La difesa dell’Università costituita eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che gli atti impugnati riguardavano una mera progressione economica. Il ricorrente, all’udienza camerale, aderiva all’eccezione. Il Collegio dava avviso della possibile definizione del merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiama il costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui gli atti riguardanti una procedura selettiva interna possono essere contestati dinanzi al giudice civile, poiché emanati dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
Il Collegio evidenzia che la deroga alla giurisdizione ordinaria, prevista dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione, riguarda anche le prove selettive per permettere al personale già assunto l’accesso a una fascia o area superiore. Tuttavia, tale deroga è circoscritta alle ipotesi di progressione verticale, che comporta una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 8985 del 2018, che ha ribadito che le progressioni meramente economiche non rientrano tra le progressioni verticali, nonché a una nutrita giurisprudenza di legittimità e di merito che distingue la natura del passaggio, a prescindere dalle modalità di svolgimento della selezione. Nel caso di specie, trattandosi di un concorso interno volto alla sola progressione economica all’interno della stessa area, non è ravvisabile una vera e propria procedura concorsuale per l’accesso all’impiego, non essendo funzionale all’accesso a un’area o fascia superiore.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, competente per territorio, in funzione di giudice del lavoro. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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