Il tracciato del cavidotto non è sindacabile se rispetta le prescrizioni paesaggistiche (TAR Puglia n. 931 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie concernenti l’autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il termine di impugnazione per il proprietario del fondo decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, individuata nelle comunicazioni individuali relative al procedimento espropriativo, e non già dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, che assolve a una funzione di pubblicità legale erga omnes. La scelta del tracciato del cavidotto di collegamento costituisce espressione di valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo per irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti. La mancata impugnazione della valutazione di impatto ambientale non preclude la proposizione di censure relative alla localizzazione del tracciato, questione estranea all’oggetto e alle finalità della VIA.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni interessati dal tracciato di un cavidotto funzionale al collegamento di un impianto eolico autorizzato dalla Regione Puglia, ha impugnato l’autorizzazione unica e gli atti presupposti, lamentando che la scelta di far transitare il cavidotto in prossimità della viabilità pubblica, anziché al di sotto della sede stradale, costituisse un sacrificio ingiustificato e sproporzionato della proprietà privata. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso le censure agli atti relativi alla stazione elettrica di connessione alla rete di trasmissione nazionale gestita da Terna, deducendo la mancata sottoposizione delle opere di rete alla valutazione di impatto ambientale e l’illegittimità della proroga della VIA.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di tardività del ricorso introduttivo, affermando che il termine di decadenza per i soggetti direttamente interessati dal procedimento espropriativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, acquisita attraverso le comunicazioni individuali ex art. 17 d.P.R. n. 327/2001, e non dalla pubblicazione sul BUR che ha valenza di pubblicità legale per la generalità dei consociati. Ha inoltre escluso che la mancata impugnazione della VIA precluda le censure sulla localizzazione del tracciato, trattandosi di questione estranea alla compatibilità ambientale.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto la scelta del tracciato non sindacabile, in quanto rispondente alla prescrizione dell’autorità paesaggistica che imponeva l’interramento delle opere di connessione nel sedime della viabilità esistente. La collocazione in prossimità della strada costituisce, pertanto, attuazione di un vincolo procedimentale volto a minimizzare l’impatto ambientale, e non una determinazione arbitraria dell’Amministrazione.

Quanto all’incidenza sui fondi, il Tribunale ha valorizzato la natura della servitù di passaggio, senza esproprio e senza alterazione della destinazione agricola, circoscritta a porzioni minime rispetto alla superficie complessiva delle particelle. Il sacrificio è stato ritenuto proporzionato anche alla luce delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica, che confermano il vaglio tecnico nella definizione del tracciato. La mancata dimostrazione dell’equivalenza tecnico-economica della soluzione alternativa ha infine consolidato il rigetto del motivo unico.

Sui motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza in favore del TAR Lazio, sede di Roma, rilevando che gli atti relativi alla stazione elettrica, inserita nella rete di trasmissione nazionale, non costituiscono atti presupposti dell’autorizzazione unica. Il rapporto è di mera contingenza, non essendovi un nesso di presupposizione in senso tecnico idoneo a fondare la competenza per connessione. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono salvi e il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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